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L’USURA NEI FINANZIAMENTI BANCARI

martedì 28th, Aprile 2009 / 17:31 Written by
in Saggi

A cura di Gianni Frescura

Molti magistrati (giudici e p.m.), avvocati, consulenti e soprattutto i responsabili degli istituti di credito, quando si parla di usura, ritengono che la questione non abbia una rilevanza pratica nelle operazioni di credito bancario, in quanto i funzionari delle banche (generalmente) seguono le procedure previste dalla Banca d’Italia e pertanto, anche nell’ipotesi in cui, per un caso fortuito, il tasso globalmente applicato dalla banca superi il limite di legge (il tasso globale medio pubblicato trimestralmente in G.U. aumentato del 50%) il reato non si verifica perché, in ogni caso, mancherebbe il dolo.

Secondo la comune opinione dei giuristi, gli amministratori, i dirigenti ed i funzionari di banca infatti, abitualmente, rispettano tutte le normative sul credito e le circolari della Banca d’Italia; nessuno di loro opera con l’intenzione di applicare alla clientela tassi usurari e pertanto non si può verificare il reato di usura nei finanziamenti bancari e, di conseguenza, non ci sarebbe nemmeno l’illecito civile.

Questa convinzione, a mio avviso, è moralmente [1] e giuridicamente infondata.

Bisogna premettere che il reato di usura, sia nella fattispecie di usura “oggettiva” che in quella “soggettiva” [2], a differenza della maggior parte dei reati non si configura per l’esistenza o meno di un fatto (naturale) causato, dolosamente o colpevolmente, da una persona (reo), ma si concretizza semplicemente con l’instaurarsi tra le parti di un rapporto (giuridico) sinallagmatico (un accordo che prevede obbligazioni reciproche).

Il comportamento penalmente [3] e civilisticamente [4] sanzionato infatti consiste, in ogni caso, nel “farsi dare o promettere … in corrispettivo di una prestazione di denaro interessi usurari”, cioè nell’aver incassato/preteso interessi superiori al limite di legge o che risultino comunque sproporzionati (rispetto al capitale), quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

E’ fuori discussione che le parti di un contratto usurario non debbano necessariamente essere persone fisiche, ma possano benissimo essere anche persone giuridiche: banca o finanziaria, come soggetto che si fa “dare o promettere la prestazione usuraria” (danaro o altra utilità) da un lato, e impresa societaria o ente (pubblico o privato), che “consegna o promette di dare interessi usurari” dall’altro lato del rapporto sinallagmatico usurario [5].

L’usura è infatti un “reato contratto”, non un “reato in contratto” [6], ciò significa che l’usura non è un reato che si commette “attraverso” un contratto di per sé lecito, come ad esempio una truffa; il reato di usura esiste in quanto esiste il contratto usurario: la legge, sia penale che civile, punisce il fatto (giuridico) della conclusione del contratto con cui si chiedono interessi (globali) usurari, cioè interessi che, considerate anche le commissioni e le spese, siano complessivamente superiori al tasso limite oppure inferiori, ma sproporzionati; la legge non punisce il fatto (naturale) che qualcuno chieda, con un contratto (lecito), degli interessi illeciti (usurari).

Ciò significa che il reato e l’illecito civile, si commettono già con la stipula del contratto (e proseguono poi con la successiva evoluzione del rapporto [7]), non dipendono dall’azione di una o più persone determinate, come ad esempio, nella truffa dove, stipulato un regolare accordo preliminare, si consegnano i soldi per l’acquisto della fontana di Trevi (se però il venditore non è consapevole che si tratta di un bene demaniale, il reato logicamente non esiste).

Nell’usura invece, accertata l’esistenza dell’accordo (contratto) di finanziamento e accertato il tasso usurario, sono accertati sia il fatto penalmente rilevante (il reato) che l’illecito civile, anche se colui che sottoscrive il contratto, per conto dell’istituto di credito, non è consapevole che il tasso globale concordato è usuraio; l’accertamento degli eventuali colpevoli sarà oggetto di un’indagine ulteriore, di competenza (questa si) esclusivamente penale.

In sede civile le conseguenze dell’accertamento della dazione/richiesta di interessi usurai non richiedono necessariamente l’individuazione di un colpevole, ma sono direttamente applicabili alla fattispecie concreta e pertanto, nel caso un’operazione bancaria risulti viziata da usura, si provvederà al ricalcolo del saldo, sottraendo, dal totale a debito, le somme relative agli interessi globali (interessi nominali, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse)[8] riconosciuti come usurai, cioè superiori al tasso soglia (usura oggettiva) o squilibrati (usura soggettiva), in ogni periodo in cui questi interessi sono stati corrisposti/promessi; in ogni trimestre, nel caso dei saldi dei conti correnti, il nuovo saldo sarà pertanto diverso da quello indicato dalla banca.

Espressamente il primo comma dell’art. 1 della legge 24/01 ha specificato che “ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti” ed è pertanto evidente che il contratto è l’elemento fondamentale del rapporto che il magistrato (civile o penale) ed il suo consulente tecnico, devono necessariamente esaminare per verificarne l’eventuale usurarietà (il tasso usuraio discende da accordi usurai, non il contrario !).

Una perizia a regola d’arte, nel caso di verifica dell’usura in finanziamenti bancari, non può limitarsi al mero calcolo del tasso globale (taeg) risultante dagli estratti conto, ma dovrà partire dall’esame dei rapporti giuridici (contratti) esistenti tra le parti [9].

Tenuto conto di quanto illustrato sul “reato contratto” è inoppugnabile sostenere che i risvolti civilistici e amministrativi dell’usura sono indipendenti dall’elemento soggettivo dell’aspetto strettamente penale della fattispecie, comprese le questioni dell’errore sulla norma e del principio di legalità [10].

A mio avviso, pertanto, l’eventuale archiviazione della notizia del reato di usura, per mancanza del dolo nel soggetto iscritto nel registro degli indagati (come spesso fanno i PM che svolgono accertamenti sulle denuncie per usura bancaria presentate da piccoli imprenditori[11]) o l’assoluzione per non aver commesso il fatto, come nel caso della sentenza De Masi [12], è ininfluente nelle altre sedi.

Il PM, in questi casi, dovrebbe logicamente continuare l’indagine contro ignoti (o iscrivere altri soggetti, se nelle indagini emergono altri nomi) [13], quando l’usura nel contratto è stata comunque accertata, cioè quando è stato accertato che, nel rapporto giuridico (sinallagmatico) oggetto della denuncia penale, sono stati dati o pretesi interessi “superiori al limite di legge” o che risultano “comunque sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro (al capitale) … quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.

Se l’accertamento dell’esistenza di un contratto usuraio, oggettivo (supero del limite) o soggettivo (sproporzione), si verifica invece in sede civile, sia in un procedimento di cognizione, che in un’esecuzione (mobiliare o immobiliare), a mio avviso, il giudice dovrebbe trasmettere il fascicolo alla Procura, come prevede il quarto comma dell’art. 331 del c.p.p., essendo l’usura un reato perseguibile d’ufficio [14]; nel caso di accertamento tecnico preventivo per evitare una lite (art. 696/bis c.p.c. [15]) sarà invece lo stesso c.t.u. ad effettuare la segnalazione d
el reato.

Logicamente si applicherà la sanzione dell’art. 1815 c.c. [non sono dovuti gli interessi (globali) se c’è usura], indipendentemente dall’individuazione di un colpevole del reato, cioè senza che sia necessario accertare il dolo, stante, nella fattispecie, l’indiscutibile autonomia dell’ordinamento civile [16].

Si deve sottolineare che, fin dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato, imprenditori e professionisti che denunciano alla magistratura l’usura (anche bancaria [17]) hanno accesso ai seguenti benefici: concessione di un mutuo senza interesse (art. 14, secondo comma, legge 108/96) [18] e sospensione dei termini (art. 20, legge 44/99) [19], indipendentemente dall’accertamento degli autori materiali del reato.

Questi benefici sono però connessi all’espletamento delle indagini ed al proseguo dell’iter giudiziario e decadono solo quando il reato viene escluso in via definitiva, cioè solo se viene accertato, in sede civile o penale, che il contratto non è usuraio, cioè che il tasso globale (taeg) non supera il tasso soglia o che non c’è stato approfittamento delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria del debitore (quando il tasso globale è inferiore al tasso soglia)[20].

Per quanto attiene all’aspetto soggettivo del reato di usura, la maggior parte degli interpreti ritiene sia sufficiente il dolo generico, cioè la coscienza del soggetto agente di obbligare la parte offesa a corrispondere interessi oltre il limite di legge.

A mio avviso, in particolare nei funzionari addetti ai crediti bancari (concessione o recupero), si dovrebbe anche considerare il dolo eventuale (accettazione consapevole del rischio di obbligare la vittima a corrispondere interessi oltre il limite), conseguente al fatto che, in particolare nei finanziamenti che durano nel tempo (come le aperture di credito in conto corrente), chiedendo i corrispettivi (interessi globali), per il capitale prestato, in varie forme, talvolta anche in modo occulto o indebito (ad es. anatocismo, commissioni di massimo scoperto non contrattualmente determinate, ecc…), si può logicamente sforare il tasso soglia o avvicinarvisi, approfittando (di regola) sia dell’ignoranza che della difficoltà economica o finanziaria del debitore.

E’ infatti nella logica bancaria/usuraia aumentare il tasso, cioè far pagare di più il danaro, quando il soggetto è economicamente o finanziariamente bisognoso e si sottolinea che l'(eventuale) applicazione della clausola anatocistica (il calcolo degli interessi sugli interessi scaduti), anche se lecita, dimostra, in modo evidente, la volontà di chiedere interessi usurari, visto che l’interesse composto (matematicamente parlando) tende ad un tasso infinito (che è sicuramente usuraio).

Dr. Gianni Frescura

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[1] L’usura è considerata, da tutte le religioni monoteiste, un furto, proibito com’è noto, dal settimo comandamento “non rubare”. L’enciclica “Vix pervenit” di Benedetto XIV° (1745) dice: e l’enciclica “Rerum novarum” di Leone XIII (1891) ammonisce: <è dovere dei ricchi non danneggiare i piccoli risparmi dell’operaio [di chi lavora] né con violenza né con frodi né con usure manifeste o nascoste>. L’usura è combattuta, anche con maggior forza dei cristiani, sia dall’Islam che dall’Ebraismo (che la permette però nei confronti dei “gentili”, i non ebrei). Solo i “razionalisti” (i massoni) ritengono lecito chiedere interessi per i prestiti senza alcun limite, che, a loro dire, sarebbe posto automaticamente dal “mercato”.

[2] L’ipotesi-base del delitto di usura, in Italia, è disciplinata, a partire dal 1997, dal combinato disposto del primo e terzo comma (prima parte) dell’art. 644 c.p. ed è così descritta: Chiunque … si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, é punito…. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

L’ipotesi base dell’usura si caratterizza pertanto per la predeterminazione normativa del tasso-soglia, al di sopra del quale l’interesse diventa usurario e può essere definita “usura oggettiva”.

Il requisito dell’approfittamento dello stato di bisogno (previsto nella fattispecie dell’usura delineata dall’art. 644 c.p. del 1930, in vigore fino al 1996), non è più richiesto affinché si perfezioni il delitto e si sottolinea che, nella fattispecie base, vi è l’assenza di qualsiasi riferimento alla situazione di debolezza economica della vittima del reato. Il requisito dell’approfittamento dello stato di bisogno è previsto solo come circostanza aggravante dal n. 3 del quinto comma dell’articolo 644 c.p.

L’altra fattispecie di usura è descritta dalla seconda parte del terzo comma dell’art. 644 c.p., e prevede che “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori al tasso-soglia trimestrale, che … risultano comunque sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro o di altra utilità ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.

In tale seconda figura il legislatore ripropone il requisito delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria (della parte che accetta di pagare/paga il corrispettivo usurario), già presente nella cosiddetta usura impropria di cui all’art. 644 bis c.p. (in vigore dal 1992 al 1996) e introduce la nuova nozione normativa di “interessi comunque sproporzionati” rispetto alla situazione del soggetto che li ha dati o promessi (“usura soggettiva”). Anche per questa seconda fattispecie l’approfittamento dello stato di bisogno costituisce un’aggravante del reato.

La definizione di “usura presunta”, proposta da alcuni autori, in modo ambiguo, riferendosi alcuni alla prima altri alla seconda fattisecie, non mi sembra corretta, in quanto adombra una (inesistente) possibilità di poter fornire una prova contraria.

[3] La sanzione penale prevista per il reato di usura semplice è “la reclusione da due a dieci anni e la multa da euro 5.000 a euro 30.000″; alcune circostanze aggravanti specifiche sono: 1) agire nell’esercizio di un’attività bancaria, 2) richiedere in garanzia proprietà immobiliari, 3) agire in danno di chi si trova in stato di bisogno, 4) agire in danno di chi svolge attività imprenditoriale/artigianale, cui possono eventualmente aggiungersi l’aggravante generica della 5) continuazione (più violazioni della stessa disposizione) e quelle comuni del 6) danno rilevante, 7) aggravamento delle conseguenze, 8) violazione dei doveri del servizio pubblico, 9) abuso delle relazioni d’ufficio.

[4] Art. 1815, secondo comma, c.c. : Se sono convenuti interessi usurari [1) superiori al limite stabilito dalla legge (tasso soglia trimestrale) o 2) che risultano comunque sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro (al capitale) … quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria], la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

[5] L’usura è un reato che, a breve, dovrebbe essere inserito tra quelli che comportano la responsabilità (penale) degli enti, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, visto che si tratta di un reato normalmente imputabile ad un’impresa societaria (persona giuridica), più che ad una persona fisica e la cui gravità sociale è sicuramente paragonabile alla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e sul riciclaggio (anche se molti non la percepiscono ancora come tale
).

[6] Sul tema dei reati contratto vedi in generale Liberati Contratto e reato, Giuffrè 2004 e per il caso dell’usura A. Riccio Il contratto usurario nel diritto civile, Cedam 2002.

[7] Si intende che se il contratto (direttamente o per rinvio a condizioni generali) prevede anatocismo, commissioni di massimo scoperto (cms) e interessi di mora questo tipo di corrispettivi rientra egualmente nel tasso globale, anche se non appaiono nel tasso (nominale) indicato nel contratto; in ogni caso l’art. 644-ter. c.p. prevede che la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.

[8] Art. 644, comma 5, prima parte, c.p. : Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito …”

[9] La prassi costante di tutte le banche di attuare sistematiche scorrettezze contabili nelle operazioni di finanziamento (aperture di credito, sbf, mutui, ecc…) collegate ai conti correnti, come il calcolo di interessi composti (anatocismo), di interessi “uso piazza” (ultralegali), di “valute” (antergazioni, postergazioni di addebiti e accrediti) e di “commissioni massimo scoperto”, comporta, in sede di verifica peritale dei saldi dei c/c, la modifica, a favore del cliente, dei “numeri debitori” (capitale x giorni) utilizzati dalla banca nel calcolo degli interessi a debito, documentato nel trimestrale “conto scalare” e di conseguenza, la rettifica dei saldi fa variare (in pejus per la banca) anche il calcolo del taeg, se questo calcolo (come fatto finora dai c.t.) viene effettuato utilizzando i “numeri” della banca; ciò succede logicamente anche quando l’applicazione dell’anatocismo (o delle altre “scorrettezze”) è legittima, perché, in ogni caso, nella verifica dell’ usura, è necessario distinguere il “monte capitale” dal “monte interessi” (globalmente intesi). Su questo tema vedi Miele Tasso effettivo globale medio TEG medio – Principi e metodologie di calcolo in www.cesynt.it, 2007

[10] Secondo una teoria, poiché le banche nel verificare il taeg hanno seguito le istruzioni della Banca d’Italia, in particolare nella questione del calcolo della cms “soglia” (circolare n.. 1166966 del 2 dicembre 2005), anche l’eventuale inclusione della cms nel taeg da parte del giudice/ctu, pur facendo così superare il limite, non configurerebbe il reato, sussistendo in questo caso l’errore (soggettivo) sulla norma penale. Il fatto poi che degli elemento del reati (le operazioni ed il tasso soglia) non siano indicati direttamente dalla norma penale fa si che, per il principio di legalità (la norma penale può essere contenuta anche in un atto amministrativo, se sufficientemente determinato), essendo state le “Istruzioni” della Banca d’Italia, recepite nei decreti che pubblicano le operazioni ed il tasso medio, il metodo per la verifica del tasso usurario, non può che essere quello previsto nelle suddette “Istruzioni”, anche se in contrasto con altre disposizioni (e la matematica finanziaria); per la confutazione di questa tesi rinvio al mio scritto “Il calcolo del tasso usurario nelle operazioni di credito bancario”.

[11] Un caso, giunto alle cronache, è quello del gip del Tribunale di Trani che ha respinto la richiesta del pm di archiviare la denuncia di usura di un agricoltore di Bisceglie nei confronti di tre banche per mancanza del dolo (cfr. Il Corriere del Mezzogiorno del 18 ottobre 2007); lo stesso gip aveva precedentemente accolto la richiesta del pm di archiviare una denuncia di usura bancaria troppo generica (cfr Carmine Esposito Se l’interesse bancario è a rischio usura. Nota ad Ordinanza gip Trani del 10 ottobre 2005).

[12] Il Tribunale di Palmi, su denuncia del Gruppo De Masi, per la prima volta dall’entrata in vigore della legge 108/96 contro l’usura, nel novembre 2007 ha emesso una sentenza penale in cui, pur assolvendo gli imputati (amministratori e funzionari di un istituto di credito padovano), per “non aver commesso il fatto”, è stata accertata l’esistenza dell’usura nei conti correnti di una banca; sentenza e appello della Procura di Reggio Calabria sono reperibili in “portale.sosutenti.info”. Per la verità, già dal 2004 una sentenza civile del Trib. Milano-sez. Rho aveva accertato l’usura nei conti correnti di una banca, includendo la cms nel calcolo del taeg (in http://www.studiotrimboli.net/), nel 2007 una decisione del Tribunale di Nola, la revoca della dichiarazione di fallimento (in www.analisiteg.tk), ha accertato anch’essa l’usura nei conti correnti bancari ed infine è da segnalare una recente sentenza del Tribunale di Chieti (n. 766 del 2008, reperibile in “portale.sosutenti.info”) in cui il giudice, dopo aver accertato l’usura, oltre che applicare la norma dell’art. 1815 c.c. nel calcolo del saldo di un conto corrente bancario, ha segnalato il reato alla Procura ex art. 331 c.p.p. ed ha anche condannato la banca al risarcimento dei danni morali per aver operato in mala fede.

[13] Art. 50 c.p.p. Il p.m. esercita l’azione penale d’ufficio quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione a procedere. L’art. 335 c.p.p. prevede che il p.m. iscriva immediatamente la notizia ed il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito nell’apposito registro; nel caso il reato non risulti attribuibile ad una persona identificata l’indagine è contro ignoti.

[14] Art. 50 c.p.p. Il p.m. esercita l’azione penale d’ufficio quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione a procedere. L’art. 335

c.p.p. prevede che il p.m. iscriva immediatamente la notizia ed il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito nell’apposito registro; nel caso il reato non risulti attribuibile ad una persona identificata l’indagine è contro ignoti.

[15] Art. 696 bis c.p.c. L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto … ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali… Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. …Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

[16] Nessun autore e nessuna sentenza civile o penale hanno mai contestato questo aspetto della recente normativa antiusura; per un esame dei rapporti tra processo civile e penale, nel caso dell’usura, vedi ad es. Zumpano Sospensione necessaria per pregiudizialità penale e azioni civili non risarcitorie in Giust. civ., 2002, 9, 224; nel sistema previgente al 1996, dal punto di vista civile, nelle controversie sui tassi eccessivi nei prestiti, si aveva riguardo soprattutto alla questione della lesione ultradimidium (art. 1448 c.c.) e poi era da considerare che la nullità (parziale) del contratto usurario (art. 1815 c.c. previgente) comportava la sostituzione del tasso usurario con quello legale (non il tasso zero, come prevede l’attuale art. 1815 c.c.).

[17] Il Consiglio di Stato con la decisione n. 2879 del 26/9/2007 (in www.orsiniemidio.it) ha accolto il ricorso del sig. Orsini, il quale lamentava che il Commissario antiusura avesse applicato, nel suo caso, un diverso sistema di calcolo del danno, per la determinazione dell’importo del mutuo senza interessi ex art. 14 legge 108/96; il Commissario del governo sosteneva che gli interessi bancari al di sotto del tass
o soglia non dovessero essere conteggiati nel danno (cui va rapportato l’importo del mutuo agevolato), in quanto le banche sono autorizzate ad effettuare operazioni di credito e perciò il danno sarebbe diverso se l’usura fosse stata di origine bancaria; il C.d.S. ha affermato invece che l’ordinamento non prevede alcuna differenza a seconda che l’autore del reato di usura sia un istituto bancario o un altro soggetto.

[18] Art. 14, comma 2, legge 108/96 : Il fondo di solidarietà per le vittime dell’usura provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale .

La richiesta di mutuo deve essere presentata (al Prefetto competente per territorio) entro 180 giorni dalla data della denuncia o dalla data in cui l’interessato, in qualità di persona offesa del reato di usura, ha avuto notizia dell’inizio delle indagini (art.. 7, comma 2, del D.P.R. 455/99).

[19] Art. 20, legge 44/99 :

1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto [la concessione del mutuo senza interesse di cui all’articolo 14, comma 2 della legge 108/96], i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo [presentazione denuncia*], degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni [termine ordinatorio*].

2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto [la concessione del mutuo senza interesse di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 108/96] i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo [presentazione delle denuncia **], degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni [termine ordinatorio**].

3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo [presentazione denuncia *].

4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate ***.

7. La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ha effetto a seguito del parere (favorevole) del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale.

* Circ. 26/01/06 Commissario antiusura (prot. 196/BE)

** Circ. 26/10/07 Dir.Reg. Ag. Ent. Sicilia (prot. 87378)

*** Circ. 02/06/07 Ministero Giustizia (prot. 032 016 003-7)

[20] Art. 20, comma 5, legge 44/99 : Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l’inesistenza dei presupposti per l’applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell’inadempimento delle obbligazioni … e della scadenza dei termini … sono regolati dalle norme ordinarie.

 

 

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