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LA TIRANNIA DELLA MAGGIORANZA

giovedì 30th, Aprile 2009 / 17:16 Written by
in Saggi

A cura di Angelo Casella

Il c.d. principio di maggioranza“.

Che si tratti di un condominio, di un’associazione di pescatori, o di uno Stato, ovunque più  persone debbano assumere decisioni riguardanti il complesso, viene adottato il c.d. “principio di maggioranza”.

Questo criterio non trova universalità di consensi. Da tempo, infatti, ne vengono sottolineate le imperfezioni, ed anzi qualcuno (Braud) parla al riguardo, di “tirannia della maggioranza”.

In genere, se ne giustifica l’adozione sulla base della sua utilità pratica, poiché consente l’adozione di decisioni “collettive”, anche in presenza di divergenze.
Certo è che – in ogni caso – validare comunque l’opinione della maggioranza, solo in quanto tale, lascia qualche perplessità, connessa all’esclusione del vaglio razionale delle posizioni della minoranza che, al caso, potrebbero rivelarsi più solide.
In realtà, il principio di cui si tratta appare, ad una analisi critica, del tutto ineccepibile, ma soltanto qualora, in concreto, riposi sui presupposti sui quali è stato costruito.
Quando si parla di esprimere una volontà collettiva, la cui efficacia vincolante debba ricomprendere un gruppo di persone, si postula necessariamente l’esistenza tra queste di un legame, in pratica, di interessi e scopi comuni. Esattamente quelli che la volontà collettiva è chiamata a gestire o proteggere.
Questa condivisione di interessi forma quel titolo associativo che distingue il gruppo da un assembramento casuale (che non esprimerebbe, come tale, alcuna motivazione a sottoporsi a regole unitarie).
In altri termini, il titolo in base al quale un insieme di persone forma un gruppo è il fattore che ad un tempo costituisce sia il legante che giustifica e legittima decisioni comuni (cioè che obbligano tutti i membri), sia il limite di operatività di tali decisioni. Soprattutto, costituisce il presupposto intrinseco dell’adozione del principio di maggioranza.
Oggi, se esaminiamo la collettività nazionale, possiamo stentare a riconoscervi al di là delle note elaborazioni di filosofi e sociologi, un preciso titolo associativo, emergendovi anzi aspetti di coattività.
Tuttavia, quale che ne sia il fondamento, la collettività nazionale è un’imprescindibile realtà di fatto che sposta, ma non elimina, l’interesse comune dei partecipanti e che, da collante originario, può essere considerato fattore unificante a posteriori.
Queste considerazioni consentono di meglio valutare il senso e la portata di applicazione del principio di maggioranza.
Gestire la collettività, cioè assumere decisioni in suo nome e conto, significa occuparsi  del bene condiviso, cioè di ciò che costituisce il titolo associativo del gruppo: l’interesse comune. Ciò esclude  a priori  che ci si avvalga di tale titolo per dettare al gruppo regole a questo titolo estranee (come interessi privati, ovvero attinenti ad
un titolo associativo diverso).
Nella comunità nazionale le delibere di gestione vengono – com’è noto – assunte da un collegio appositamente delegato, il Parlamento, cui è rimesso, per l’appunto, di occuparsi del bene comune.
Ora, nella pratica odierna, questo non avviene. Infatti, nel meccanismo con il quale il popolo effettua la delega al Parlamento, si sono inseriti dei fattori distorsivi, i partiti, che di questa delega hanno assunto il totale controllo, deformandone i contenuti.
In pratica, adesso, l’incarico conferito dall’elettore non è più ad personam, ma è acquisito da un partito che lo utilizza a suo arbitrio come semplice titolo di potere relativo.
E’ noto che i partiti costituiscono organizzazioni di potere a struttura gerarchico-verticistica, i cui meccanismi interni escludono qualunque democraticità. Ma, soprattutto, sono organismi che, nel tempo, hanno assunto precise connotazioni autoreferenziali e costruito intrecci finanziari imponenti, tali da renderli in concreto portatori di interessi specifici.
A seguito di ciò, il Parlamento viene ad essere formato non da curatori dell’interesse comune, bensì da rappresentanti di interessi settoriali particolari.
Si verifica così che i membri del collegio incaricato di occuparsi della collettività non condividendo l’interesse comune (pur essendo, paradossalmente, delegati a tutelarlo),  non formano un gruppo nel senso sopra precisato.
In queste condizioni, non può trovare applicazione il principio di maggioranza.
A detto principio, come sottolineato, può farsi ricorso  solo ove si discetti di bene comune, cioè dove sussista  nel collegio un tessuto connettivo (sul quale poi, in pratica, è sempre possibile costruire un consenso). E’ da osservare, incidentalmente, che è l’esistenza di questo interesse comune che legittima la decisione del collegio di
fronte alla collettività e che costituisce altresì il fondamento della sua coercibilità.
Nel Parlamento attuale, venuta a mancare una materia di incontro comune, si è instaurato un semplice confronto di numeri su decisioni il cui contenuto concerne posizioni particolari. Legittimo quindi, nel caso, parlare di “tirannia della maggioranza”, poiché gruppi specifici utilizzano il principio maggioritario per imporre al Paese scelte concepite solo a loro vantaggio.

Angelo Casella

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