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L’AFFIDO CONDIVISO

mercoledì 02nd, Gennaio 2008 / 13:51 Written by

Riforma del diritto di famiglia: la Legge 54/2006

 

di Francesca Gariboldi Avvocato

 

La grande novità della Riforma del diritto di famiglia (L. 54 del 08.02.06, pubblicata sulla G.U. in data 01.03.06 ed entrata in vigore il 16.03.06) è rappresentata dall’introduzione dell’affido condiviso quale modello prevalente di affidamento dei figli. Prima della Riforma coesistevano affidamento monogenitoriale ed affidamento congiunto. Il primo era tuttavia preferito al secondo dalla legge e dai Tribunali, dal momento che l’affido monogenitoriale veniva disciplinato dal codice civile, mentre l’affido condiviso trovava una – peraltro generica – disciplina unicamente nella legge sul divorzio. I Tribunali, pertanto, per prassi consolidata, erano soliti affidare i figli ad un solo genitore, che aveva anche la potestà esclusiva in relazione alle scelte di ordinaria amministrazione. La legge 54/06 ha riscritto integralmente l’art. 155 del codice civile ed ha introdotto gli articoli dal 155 bis al 155 sexies, disciplinando più nel dettaglio le modalità di affidamento dei figli, minorenni e maggiorenni, ed i criteri di assegnazione della casa coniugale. Le principali novità della Riforma possono essere individuate soprattutto in materia di affidamento dei figli, di esercizio della patria potestà e di mantenimento della prole. Vediamole più nel dettaglio:

a) Affidamento dei figli (art. 155, comma 2, c.c.) L’attuale art. 155 del codice civile prevede che il Giudice deve "valutare prioritariamente" la possibilità che i figli siano affidati ad entrambi i genitori e, solo qualora tale valutazione abbia sito negativo, potrà affidare i figli ad un solo di essi (art. 155 c.c., comma 2). L’affido condiviso è, dunque, diventato il modello prevalente rispetto all’affido esclusivo, che viene preso in considerazione solo nel momento in cui il primo non sia concretamente praticabile.

b) Esercizio della patria potestà (art. 155, comma 3, c.c.) Un altro importante nucleo della Riforma riguarda l’esercizio della patria potestà (art. 155, comma 3), che è esercitata da entrambi i genitori. Prima della Riforma, la potestà ordinaria veniva esercitata dal genitore affidatario, mentre il non affidatario aveva unicamente compiti di controllo. Con la nuova legge, la potestà viene sempre esercitata da entrambi, anche nell’ipotesi di affido esclusivo, salvo che nel caso previsto dall’art. 155 – bis, in cui il Giudice affida il minore ad uno dei genitori quando ritiene che l’affidamento all’altro sia contrario ai suoi interessi. In caso di eventuale disaccordo, la decisione viene rimessa al Giudice.

c) Mantenimento dei figli (art. 155, comma 4, c.c.) La normativa precedente non forniva i criteri secondo cui doveva essere determinato il mantenimento dei figli, che venivano ricavati da altre norme del codice civile. Il Giudice, in linea di massima, affidava i figli ad un solo genitore e determinava quanto l’altro doveva versare. Attualmente quindi i criteri da tenere in considerazione sono i seguenti:

1) le attuali esigenze del figlio (e quindi mantenimento, esigenze ricreative, scolastiche, ecc…);

2) il tenore di vita goduto dal figlio prima della separazione;

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4) le risorse economiche dei genitori (reddito ma anche patrimonio personale dei genitori);

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. A differenza di quanto accadeva in passato, l’assegno, pertanto, non rappresenta più la forma ordinaria di mantenimento, in via c.d. indiretta, ben potendo il Giudice, per alcune voci di spesa, individuare forme di mantenimento diretto da parte del genitore che non coabita con il minore.

d) Adeguamento ISTAT (art. 155, comma 5, c.c.) L’art. 155, comma 5, prevede ora espressamente che l’assegno di mantenimento sia automaticamente adeguato secondo gli indici ISTAT. Tale previsione non veniva in precedenza disciplinata dal codice civile ma unicamente dalla Legge sul divorzio, che veniva ritenuta applicabile per analogia alle separazioni.

e) Accertamento dei redditi e beni ad opera della polizia tributaria (art. 155, comma 6, c.c.) Come nel caso precedente, nella disciplina previgente, le indagini a mezzo della Polizia tributaria venivano previste unicamente dalla legge sul divorzio (898/70), ed applicate per analogia anche alle separazioni. La nuova formulazione dell’art. 155, comma 6, ha introdotto tale facoltà anche per le separazioni, prevedendo che "ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il Giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi".

f) Assegnazione della casa coniugale Ulteriore importante novità è rappresentata dal nuovo art. 155 – quater, in materia di assegnazione della casa coniugale. Differentemente dalla normativa precedente, secondo cui la casa coniugale veniva preferibilmente assegnata al genitore cui venivano affidati i figli, la previsione attuale indica quale unico criterio l’interesse dei figli., anche alla luce dell’introduzione dell’affido condiviso. Ciò vuol dire che la casa familiare verrà assegnata al genitore con cui i figli trascorrono la maggior parte del tempo. Ulteriore novità è rappresentata dal secondo comma della norma che prevede che l’assegnazione della casa coniugale incide nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto anche dell’eventuale titolo di proprietà. La norma ha poi previsto, nel caso in cui l’assegnatario cessi di abitare nella casa famigliare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio, il venire meno del diritto al godimento della casa famigliare. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca possono essere trascritti e sono pertanto opponibili ai terzi ex art. 2643 c.c.. Infine, il mutamento di residenza o di domicilio da parte di uno dei coniugi, se interferisce con le modalità dell’affidamento, può determinare la ridefinizione dei provvedimenti adottati.

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