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PERMESSO DI SOGGIORNO

domenica 03rd, Febbraio 2008 / 18:28 Written by

di Matteo Megna (Avvocato)

 

In questo numero del giornale, prendiamo spunto dalla domanda di un lettore per affrontare, a grandi linee, il tema del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Ci scrive il nostro lettore Kaled, egiziano, in Italia da qualche anno senza permesso di soggiorno. Costretto a lavorare in nero, ci chiede come ottenere il permesso di soggiorno, in quanto il suo nuovo datore è disponibile a stipulare con lui un regolare contratto di lavoro.

Occorre innanzitutto premettere che la strada maestra per ottenere un permesso di soggiorno lavorativo è la procedura dei flussi d’ingresso.

Ogni anno il Governo predetermina una quota di cittadini stranieri, da impiegare nei vari settori lavorativi: quest’anno tale quota è stata di 170.000 unità, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome.

Se il nostro lettere intenda ad esempio lavorare in un ristorante, il suo datore di lavoro dovrebbe inoltrare una domanda di nulla osta al visto d’ingresso per lavoro subordinato.

Ciò avviene attraverso la compilazione di domande on line, indirizzate al Ministero dell’Interno e scaricabili dal sito web che, ove la domanda soddisfi i requisiti richiesti, rilascerà per il tramite della Prefettura locale, il predetto nulla osta alla richiesta di un visto d’ingresso.

Quindi lo straniero, munito del nulla osta trasmesso dallo Sportello Unico (cioè l’ufficio della Prefettura locale preposto all’espletamento dell’istanza) alla rappresentanza diplomatica italiana in Egitto, dovrà richiedere il visto d’ingresso presso l’Ambasciata e così entrare in Italia legalmente.

Occorre sottolineare che in attesa del rilascio di tale nulla osta, il soggiorno in Italia del nostro amico, ove questi non sia munito di visto d’ingresso, deve considerarsi irregolare e punibile con un decreto di espulsione accompagnato dal divieto di reingresso nel nostro Paese per un periodo assai lungo (10 anni).

Ciò determina un rischio per lo straniero, che non può essere taciuto. Così come per il datore l’impiego di stranieri privi del permesso di soggiorno è punito ai sensi dell’art. 22 comma 12 del T.U. D. Lgs. 286/98, come reato contravvenzionale (punito con l’arresto fino a 1 anno e con un’ammenda).

La domanda e l’intera procedura sino al rilascio del visto d’ingresso deve essere quindi seguita dal datore di lavoro, oppure da Enti e Patronati da questo delegati mentre lo straniero – in linea teorica – dovrebbe trovarsi nel proprio Paese.

Oppure, ove lo straniero si trovi in Italia a diverso titolo (turismo, cure mediche) potrebbe legittimamente avviare la descritta procedura. Salvo però effettuare la richiesta del visto d’ingresso, da inoltrare come detto presso la rappresentanza diplomatica italiana nel proprio paese.

Purtroppo però, il numero delle domande presentate nell’ambito della procedura dei flussi d’ingresso ha già abbondantemente superato – per quest’anno – il numero di posti a disposizione. Tuttavia, in linea teorica è possibile che molte domande vengano rigettate, ad esempio per mancanza dei parametri di volta in volta richiesti.

Così fino al termine di 6 mesi dalla pubblicazione del Decreto flussi in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 30.1.2007) è possibile inoltrare la domanda via internet, cosa che consigliamo al nostro lettore Kaled, scaricando un apposito software messo a disposizione sul sito del Ministero dell’Interno.

Un’altra possibilità di ottenere un permesso di soggiorno lavorativo consiste nella c.d. "sanatoria", che riguarda lo straniero già irregolarmente presente in Italia ad una certa data, in grado così di ottenere un permesso di soggiorno "in sanatoria". Tuttavia tale provvedimento non è attualmente previsto, e nonostante qualche voce priva di fondamento, non è così probabile che il Governo segua tale strada.

L’ultima sanatoria emanata dal Governo è stata quella del 2002 (d.l. 9 settembre 2002, n. 195. Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222), accompagnata dalla riforma del Testo Unico attraverso la ben nota Legge "Bossi-Fini" (Legge 30 luglio 2002, n. 189).

Il quesito posto dal lettore ci offre anche la possibilità di effettuare qualche considerazione sulla riforma della legge sull’immigrazione, la cui struttura è quella di una legge delega, che demanda cioè al Governo il potere di emanare nuove norme in materia di immigrazione, ispirate ai principi contenuti nella legge-delega.

Tale lungo iter si concluderà solo dopo molto tempo e solo dopo l’emanazione dei c.d. decreti attuativi, necessari per dare applicazione pratica alle norme sancite della legge di riforma. In passato tali decreti di attuazione hanno creato non pochi problemi, poiché talvolta si sono distaccati sensibilmente dal contenuto della norma principale, spesso in senso più sfavorevole all’interesse dello straniero.

Un esempio può chiarire. Secondo la legge Bossi Fini, il contratto di soggiorno era previsto unicamente per l’ingresso dall’estero, cioè per chi ancora non era presente in Italia. Successivamente, il regolamento di attuazione D.P.R. 394/99 ha sancito ex novo l’obbligo generale – anche per coloro già regolarmente soggiornanti in Italia – di stipulare un contratto di soggiorno ogni volta che si deve cambiare lavoro, quale condizione per poter rinnovare il permesso di soggiorno (art. 13 comma 2-bis).

Tra le novità di rilievo della riforma, sembra interessante l’introduzione di uno sponsor, cioè di un cittadino italiano o comunitario che richiede nominativamente lo straniero che si trovi all’estero . In realtà tale istituto era già presente nella c.d. l
egge "Turco-Napolitano"ed aveva dato buona prova di sé.

Inoltre, si parla di attribuire maggiori diritti ed una continuità di effetti giuridici, per legge (e non tramite periodiche circolari ministeriali), ai numerosissimi stranieri già in possesso del permesso ed in attesa di rinnovo del titolo.

Avv. Matteo Megna del Foro di Roma

 

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