{"id":19,"date":"2007-12-30T18:33:11","date_gmt":"2007-12-30T18:33:11","guid":{"rendered":"http:\/\/lambertob.koding.io\/wordpress\/?p=19"},"modified":"2007-12-30T18:33:11","modified_gmt":"2007-12-30T18:33:11","slug":"la-responsabilita-disciplinare-e-civile-dei-magistrati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/2007\/12\/30\/la-responsabilita-disciplinare-e-civile-dei-magistrati\/","title":{"rendered":"LA RESPONSABILITA\u2019 DISCIPLINARE E CIVILE DEI MAGISTRATI"},"content":{"rendered":"<p><em>Ci sono persone che vivono un&rsquo;Odissea giudiziaria e, affranti dalla sconfitta, lasciano che\u00a0 cinismo e senso di impotenza prendano il sopravvento. Preferiscono dare la colpa al Sistema nella sua totalit&agrave;, ne generalizzano le anomalie dimenticando che esso non &egrave; un&rsquo;entit&agrave; astratta e avulsa dalla realt&agrave;, ma un insieme di persone che lavorano e di norme che regolano. Questa, invece, &egrave; la storia di un uomo che ha deciso di trasformare il veleno della giustizia tradita nella medicina della conoscenza. La storia di quest&rsquo;uomo &egrave; stata oggetto di interrogazioni parlamentari, articoli giornalistici, provvedimenti della magistratura.<\/em> <\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;-<\/p>\n<p>Il protagonista, il maresciallo della Guardia di Finanza di Catania Antonio Laurino, ha deciso di interiorizzare fino in fondo quello che ha vissuto. Si &egrave; interrogato sul significato tecnico delle formule processuali e\u00a0 si &egrave;&nbsp; dotato autodidatticamente degli strumenti giuridici per capire compiutamente decisioni prese sulla sua pelle, senza fermarsi al significato letterale con il quale sono state emanate. <br \/>Il risultato &egrave; un lavoro di analisi approfondita, denso di argomentazioni dottrinali e riferimenti giurisprudenziali.\u00a0 Il tema che abbraccia &egrave; di quelli politically scorrect: qual &egrave; il confine tra libero convincimento e responsabilit&agrave;&nbsp; del magistrato. <br \/>Tanti operatori del diritto si sono cimentati sull&rsquo;argomento ma, certamente,\u00a0 scrivere dalla prospettiva di chi ha visto e vissuto &egrave; ben altra cosa che scrivere stando dietro una scrivania.\u00a0\u00a0\u00a0 <\/p>\n<p>INDICE DEGLI ARGOMENTI<\/p>\n<p>1.\u00a0Alcune osservazioni generali sul tema della responsabilit&agrave; disciplinare e civile dei magistrati dopo il decreto legislativo 23 febbraio 2006 nr.109 e la sentenza 13 giugno 2006 della Grande Sezione della Corte di Giustizia U.E.<\/p>\n<p>2.\u00a0La responsabilit&agrave; disciplinare e civile del magistrato quali materie coperte da diverse riserve di legge. <br \/>Interpretazioni avulse dal significato letterale dei precetti legali quali manifestazioni dell&rsquo;esercizio di un potere incostituzionale.<\/p>\n<p>3.\u00a0Dall&rsquo;art.18 del Regio Decreto 511\/1946 al Decreto Legislativo 23 febbraio 2006 nr.109. Esemplificativa storia di polemiche dalla memoria corta. <\/p>\n<p>4.\u00a0I primi tre effetti immediati dell&rsquo;entrata in vigore del decreto legislativo &ldquo;&rdquo;Castelli&rdquo;&rdquo; n. 109\/2006.<\/p>\n<p>5.\u00a0Ambito soggettivo di applicazione del decreto n. 109\/2006. Esclusi i soli magistrati amministrativi e contabili, inclusi i magistrati militari.<\/p>\n<p>6.\u00a0Normativa regolante il potere di iniziativa disciplinare, di ispezione ed inchiesta del Ministro della Giustizia.<\/p>\n<p>7.\u00a0La responsabilit&agrave; disciplinare quale disvalore non ontologicamente e strutturalmente scindibile dall&rsquo; istituto dell&rsquo;incompatibilit&agrave; ambientale e funzionale. <br \/>La lesione del prestigio dell&rsquo;ordine giudiziario accertabile sulla base di massime di comune esperienza.<\/p>\n<p>8.\u00a0Conferma normativa alla tesi della contestuale duplice rilevanza della stessa condotta, ai sensi dell&rsquo;art.26 comma 2 del Decreto Legislativo 109\/2006.<\/p>\n<p>9.\u00a0Sul vecchio e stancante pretesto dell&rsquo;insindacabilit&agrave; disciplinare e civile del giudice, nell&rsquo;attivit&agrave; di interpretazione della legge e di valutazione dei fatti. Sul superamento, netto e categorico, di tale pretesto con il richiamo operato dal comma 2 dell&rsquo;art.2 del decreto legislativo 109\/2006, ai criteri ermeneutici ex art.12 (ed art.14, in materia penale) disp. legge in generale.<\/p>\n<p>10.\u00a0La Sentenza 13 giugno 2006 della Grande Sezione della Corte di Giustizia del Lussemburgo. <br \/>La legge 117\/1988 viola i principi dell&rsquo;ordinamento comunitario, nella parte in cui limita arbitrariamente l&rsquo;ambito della responsabilit&agrave; civile dei magistrati. Convinta adesione dei primi autori della dottrina.<br \/>&nbsp;&nbsp;<br \/>11.\u00a0In direzione di una radicale riforma della legge 117\/1988. <br \/>Efficacia immediatamente precettiva della sentenza 13 giugno 2006 della grande sezione, ai sensi della giurisprudenza della corte costituzionale. <br \/>Profili di incostituzionalit&agrave; della legge 117\/1988 per mancato adeguamento al diritto comunitario.<\/p>\n<p>12.\u00a0Ulteriori profili di incostituzionalit&agrave; dell&rsquo;art. 2 comma 1 ultimo periodo della legge 117\/ 1988, nella parte in cui stabilisce l&rsquo;irrisarcibilit&agrave; del danno non patrimoniale da attivit&agrave; giudiziaria illegittima, diverso dal danno non patrimoniale derivante dalla mera e sola privazione della libert&agrave; personale.<\/p>\n<p>13.\u00a0La giurisprudenza disciplinare e civile del C.S.M., delle Sezioni Unite e Sezioni Semplici della Corte di Cassazione, formatasi sui vizi del travisamento dei fatti, dell&rsquo;errore di diritto grossolano, dell&rsquo;approssimazione ingiustificabile, delle motivazioni completamente avulse dal contesto di fatto e di diritto peculiare alla fattispecie controversa, delle omissioni di giudizio su questioni decisive, quali inequivoci fattori di responsabilit&agrave; civile (e quindi anche)\u00a0 disciplinare. <br \/>Lesione del prestigio dell&rsquo;ordine giudiziario in re ipsa.<\/p>\n<p>14.\u00a0Sulla giurisprudenza in tema di &ldquo;&rdquo;dolo&rdquo;&rdquo; e di &ldquo;colpa grave inescusabile&rdquo;, rilevante sia ai fini della responsabilit&agrave; civile, sia di quella disciplinare. <\/p>\n<p>15.\u00a0Sulla piena estensione delle fattispecie ora tipizzate anche alle vicende disciplinarmente rilevanti anteriori all&rsquo;entrata in vigore del Decreto Legislativo 109\/2006. <br \/>Sull&rsquo;immediata prevenzione del pretesto dell&rsquo;irretroattivit&agrave; delle innovazioni de quo, facilmente superabile con la giurisprudenza sopra elencata, che le qualificava gi&agrave; rilevanti addirittura sub specie di responsabilit&agrave; civile ex legge 117\/88.<br \/>&nbsp;<br \/>16.\u00a0Alcuni particolari precetti del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006 nr.109. <br \/>Riflessioni sulle fattispecie disciplinarmente rilevanti della grave violazione di legge, del travisamento dei fatti, del difetto di motivazione, dell&rsquo;errore macroscopico. <br \/>Il canone ermeneutico dell&rsquo;interpretazione letterale delle norme, quale limite normativo espresso rispetto ad una disinvolta e creativa attivit&agrave; interpretativa.<br \/>&nbsp;<br \/>17.\u00a0L&rsquo;errore di fatto o travisamento dei fatti nei provvedimenti giudiziari e giurisdizionali. Considerazioni sulla configurabilit&agrave; ed evidente sussumibilit&agrave; del vizio nella fattispecie contemplata dall&rsquo;art.2 co.1 lettera h) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006 nr.109. <\/p>\n<p>18.\u00a0Chiara sussumibilit&agrave; del vizio dell&rsquo;errore (altrimenti anche detto travisamento) di fatto nella fattispecie contemplata dall&rsquo;art.2 co.1 lettera h) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006 nr.109.<br \/>&nbsp;<br \/>19.\u00a0Il difetto assoluto di motivazione, la motivazione apparente, la motivazione avulsa dal contesto di fatto e di diritto peculiare alla fattispecie controversa, l&rsquo;omissione di giudizio su questioni decisive nei provvedimenti giudiziari e giurisdizionali. <br \/>Considerazioni sulla configurabilit&agrave; ed evidente sussumibilit&agrave; dei vizi nella fattispecie contemplata dall&rsquo;art.2 co.1 lettere g), l), ed anche ff) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006 nr.109.<br \/>&nbsp;&nbsp;<br \/>20.\u00a0Ennesima conferma da parte della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione Penale. <br \/>Sanzione della nullit&agrave; ex art.178 lett. c) C.P.P., per il provvedimento giurisdizionale penale pretermissivo delle argomentazioni delle parti.<\/p>\n<p>21.\u00a0Considerazioni sulla configurabilit&agrave; ed evidente sussumibilit&agrave; del vizio di omessa od apparente motivazione, nella fattispecie contemplata dall&rsquo;art.2 co.1 lettere g), l), ed anche ff) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006 nr.109.<\/p>\n<p>22.\u00a0Aspetti particolari del vizio di omessa od apparente motivazione. <br \/>L&rsquo;omessa consid<br \/>\nerazione di massime di comune esperienza.<\/p>\n<p>23.\u00a0Aspetti particolari del vizio di omessa od apparente motivazione.<br \/>L&rsquo;omessa considerazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione e la rinnegazione della nomofilachia intesa come diretto corollario del principio di eguaglianza costituzionale.<br \/>&nbsp;<br \/>24.\u00a0L&rsquo;omessa od apparente motivazione sulle argomentazioni della parte, quale fattispecie di violazione del diritto ad un equo processo e ad un ricorso effettivo, ex artt.1, 6, 13 e 19 della Convenzione Europea dei Diritti dell&rsquo;Uomo.<\/p>\n<p>25.\u00a0Critiche alle obiezioni di alcuni settori della magistratura associata.<br \/>&nbsp;<br \/>26.\u00a0Alcuni suggerimenti conclusivi <\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;-<\/p>\n<p>Il saggio che viene qui pubblicato si occupa di un tema che, nonostante sia di notevole rilevanza sociale per gli effetti che produce direttamente sulla qualit&agrave; della vita di tutti i cittadini, &egrave; stato da sempre poco trattato da parte degli organi di informazione e, in parte, anche dalle varie Istituzioni del nostro paese, per i motivi pi&ugrave; disparati (accennati nell&#8217;articolo).<\/p>\n<p>Secondo una comune vulgata che non condividiamo, la classe politica di centro-sinistra sarebbe quella che, storicamente, avrebbe avuto un atteggiamento di maggiore attenzione nei confronti delle istanze a vario titolo articolate dalla magistratura italiana, in punto di tutela della funzione giudiziaria e giurisdizionale da ingerenze politiche o pressioni, asseritamente protese verso paventati sviamenti di potere.<\/p>\n<p>Mentre, specularmente, la classe politica di centro-destra sarebbe quella pi&ugrave; severa nei confronti di tali istanze, perch&eacute; ad essa sarebbero confluiti molti personaggi pi&ugrave; o meno inquisiti durante l&#8217;epoca di &quot;tangentopoli&quot;.<\/p>\n<p>Tali generalizzazioni non sono condivisibili per il riconosciuto, seppur non diffuso, impegno di numerosi esponenti del centro-sinistra, proprio nella direzione di un esaltazione del ruolo della magistratura intesa come luogo e momento di applicazione delle regole del diritto, ed al contempo di una fustigazione di quel particolare esercizio della funzione giudiziaria e giuridisdizionale che, prendendo a pretesto la discrezionalit&agrave; valutativa del fatto e del diritto, tradisce la nobile missione della sua alta funzione attraverso decisioni apparentemente arbitrarie ed immotivate secondo il senso comune, prima ancora che secondo le ripetute regole del diritto.<\/p>\n<p>Fra i tanti luoghi comuni che l&#8217;articolo che oggi pubblichiamo si prefigge di affrontare, vi &egrave; anche la visione della giurisdizione da parte della classe politica dell&#8217;attuale maggioranza parlamentare che, secondo un comune sentire, le impedirebbe di mettere a fuoco i problemi concreti in nome di una pretesa acritica e supina adesione al verbo dei magistrati, mentre al contrario la classe politica del centro-destra sarebbe la sola autentica fustigatrice del mal costume giudiziario. <br \/>Invero, siamo convinti che a nessuno schieramento politico interessi veramente sostenere fino in fondo l&#8217;autonomia ed indipendenza della magistratura, la quale si muove per &quot;bande&quot;, come affermava Massimo Fini dalle colonne del quotidiano &quot;Il Giorno&quot;, chiudendo gli occhi sulla diffusa irresponsabilit&agrave; dell&#8217;operato di molti magistrati, la cui generalizzata impunit&agrave; rappressenta una delle maggiori piaghe sociali e del sistema giudiziario.<\/p>\n<p>Come si argomenta con dovizia di citazioni giurisprudenziali nel saggio che oggi pubblichiamo, la sottoposizione della magistratura ad un coerente sistema di sanzioni disciplinari e civili non pregiudica, in alcun modo, le cennate prerogative costituzionali previste dall&#8217;art.104 comma 1 della Costituzione, ma anzi le esalta ancora di pi&ugrave;, proprio perch&eacute; esalta il momento della sottoposizione del giudice solo alla legge, che costituisce altrettanto presidio costituzionale, a mente dell&#8217;art.101 comma 2, della stessa Costituzione.\u00a0 <\/p>\n<p><strong>Il testo completo del saggio sar&agrave; pubblicato sul prossimo numero in rete nel mese di settembre&hellip;<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ci sono persone che vivono un&rsquo;Odissea giudiziaria e, affranti dalla sconfitta, lasciano che\u00a0 cinismo e senso di impotenza prendano il&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[22],"tags":[],"class_list":["post-19","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-saggi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}