{"id":162,"date":"2010-06-27T20:57:20","date_gmt":"2010-06-27T20:57:20","guid":{"rendered":"http:\/\/lambertob.koding.io\/wordpress\/?p=162"},"modified":"2010-06-27T20:57:20","modified_gmt":"2010-06-27T20:57:20","slug":"procedimento-penale-modalita-di-tutela-degli-enti-esponenziali-di-interessi-collettivi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/2010\/06\/27\/procedimento-penale-modalita-di-tutela-degli-enti-esponenziali-di-interessi-collettivi\/","title":{"rendered":"PROCEDIMENTO PENALE. MODALITA DI TUTELA DEGLI ENTI ESPONENZIALI DI INTERESSI COLLETTIVI."},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\"><strong>A cura di Diana Russo (Avvocato del Foro di Napoli) <\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Procedimento penale.\u00a0Modalit\u00e0 di tutela degli enti esponenziali di interessi collettivi. L&#8217;esercizio dell&#8217;azione civile in sede penale \u00e8 esperibile anche da parte di enti esponenziali di interessi collettivi, a condizione che gli stessi presentino specifici requisiti di rappresentativit\u00e0 individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa e penale.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>la QUESTIONE<\/strong><br \/>\nCosa si intende per interesse collettivo? Quali sono gli strumenti previsti\u00a0dalla legge a tutela di detti interessi? Quali requisiti devono possedere gli enti esponenziali per potersi avvalere di tali strumenti di tutela?<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>l&#8217;INTRODUZIONE<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">La circostanza che c.d. enti esponenziali di interessi collettivi si costituiscano parte civile in un processo penale avente a oggetto l&#8217;accertamento di un illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio all&#8217;interesse di cui gli enti predetti siano portatori, appare oggi un dato pacifico. Invero,il riconoscimento di siffatta possibilit\u00e0 rappresenta l&#8217;approdo di un percorso evolutivo compiuto dalla giurisprudenza penale, percorso che muove dalla sistemazione teorica elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa in tema di interessi diffusi e di interessi collettivi.<br \/>\nPrima di illustrare i passaggi essenziali di tale evoluzione, e le relative conclusioni, si ritiene opportuno tratteggiare le nozioni di persona offesa e di soggetto danneggiato dal reato, accennando alle forme di partecipazione al procedimento penale a essi rispettivamente riservati dall&#8217;ordinamento.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>le NORME<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Costituzione<br \/>\nArt. 2<br \/>\nCodice penale<br \/>\nArt. 185<br \/>\nCodice di procedura penale<br \/>\nArtt. 74 ss.<br \/>\nR.D. 26 giugno 1924, n. 1054<br \/>\nArt. 26<br \/>\nLegge 6 dicembre 1971, n. 1034<br \/>\nArt. 4<br \/>\nLegge 8 luglio 1986, n. 349<br \/>\nArtt. 13, 18<br \/>\nLegge 7 agosto 1990, n. 241<br \/>\nArt. 9<br \/>\n<strong>LA FATTISPECIE <\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Persona offesa e soggetto danneggiato dal reato<\/strong><\/span><br \/>\nSi definisce persona offesa dal reato (o soggetto passivo del reato) il titolare del bene protetto dalla fattispecie incriminatrice (<span style=\"font-size: xx-small;\">1)<\/span>.<br \/>\nTale posizione pu\u00f2 essere ricoperta da una persona fisica, da una persona giuridica pubblica o privata, da una collettivit\u00e0 non personificata. Al riguardo, si denominano &#8220;reati a soggetto passivo indeterminato&#8221; le fattispecie offensive di interessi di pertinenza di una cerchia indeterminata di persone (c.d. reati vaghi o vaganti) (2).<br \/>\nLa nozione di persona offesa non va confusa con quella di oggetto materiale del reato, espressione che indica la persona, l&#8217;animale o la cosa sulla quale fisicamente ricade l&#8217;attivit\u00e0 delittuosa. Dal soggetto passivo del reato si distingue, altres\u00ec, il danneggiato dal reato, ovvero colui che, per effetto della commissione del reato, subisce un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale risarcibile. Sebbene nella pratica accada spesso che la persona offesa sia anche danneggiata dal reato, le due figure restano concettualmente distinte.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Forme di partecipazione al procedimento penale<\/span> <\/strong><br \/>\nSotto il profilo processuale, giova evidenziare che, mentre la persona offesa dal reato \u00e8 annoverata fra i soggetti del procedimento penale, solo il danneggiato assume la qualit\u00e0 di parte attraverso la costituzione di parte civile, atto che pu\u00f2 aver luogo solo successivamente all&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale da parte del magistrato del P.M. e, dunque, nel processo penale.<br \/>\nAll&#8217;offeso il codice di rito riserva una sfera di azione durate tutto l&#8217;arco del procedimento penale, \u00abche si sostanzia in una sorta di contributo, di taglio privatistico, all&#8217;esercizio o al proseguimento\u00a0\u00a0dell&#8217;azione penale, mediante forme di adesione all&#8217;attivit\u00e0 del magistrato del Pm o di controllo su di essa\u00bb (3). Mentre, dunque, l&#8217;offeso \u00e8 autorizzato a intervenire nel corso dell&#8217;intero procedimento penale, il danneggiato che si costituisce parte civile partecipa in qualit\u00e0 di parte al processo, per far valere in tale sede il proprio diritto al risarcimento del danno patito in conseguenza dell&#8217;illecito.<\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: xx-small;\"><em>1) La dottrina tradizionale, muovendo dalla considerazione secondo cui ogni reato offende lo Stato \u00abquale titolare dell&#8217;interesse ad assicurare le condizioni della pacifica convivenza\u00bb, identifica quest&#8217;ultimo quale \u00absoggetto passivo generico\u00bb di tutti gli illeciti (FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, 2005, 150 ss.).<br \/>\n2) Si pensi, ad esempio, ai reati contro l&#8217;incolumit\u00e0 pubblica<\/em><em>.<\/em><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-size: xx-small;\">3) <em>Cos\u00ec DALIA-FERRAIOLI, Manuale di diritto processuale penale, Cedam, 2006, 135<\/em><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>La costituzione di parte civile<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">A norma dell&#8217;art.74 c.p.p.,\u00abl&#8217;azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all&#8217;art. 185 c.p. pu\u00f2 essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato abbia arrecato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell&#8217;imputato e del responsabile civile\u00bb (4).<br \/>\nL&#8217;istituto costituisce applicazione del principio di economia processuale, consentendo alla persona danneggiata dal reato di far confluire la propria iniziativa &#8211; finalizzata al risarcimento del danno sofferto in conseguenza del crimine subito &#8211; nel procedimento penale avente a oggetto l&#8217;accertamento del fatto generatore del danno medesimo, eventualmente trasferendo in tale sede l&#8217;azione gi\u00e0 esercitata davanti al giudice civile (5). Al giudice penale viene, per tale via, devoluta la cognizione sull&#8217;<em>an debeatur<\/em>, riservandosi al giudice civile la quantificazione del dovuto qualora la pretesa\u00a0risarcitoria sia riconosciuta, dal primo, meritevole di accoglimento (6).<\/p>\n<p align=\"justify\">La costituzione di parte civile nel processo penale ha, peraltro, carattere facoltativo, ben potendo il danneggiato proporre e coltivare autonoma azione in sede civile.<br \/>\n\u00c8 viceversa inammissibile il contemporaneo esercizio dell&#8217;azione civile in sede penale e in sede civile: osta a tale eventualit\u00e0 la previsione di cui all&#8217;art. 75, comma 3, c.p.c., secondo cui \u00abse l&#8217;azione \u00e8 proposta in sede civile nei confronti dell&#8217;imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile \u00e8 sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non pi\u00f9 soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge\u00bb (7).<\/p>\n<p align=\"justify\"><em>4) Si riporta il testo dell&#8217;art. 185 c.p.: \u00abOgni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui\u00bb.<br \/>\n5) A norma dell&#8217;art. 75, commi 1 e 2, c.p.p.: \u00abL&#8217;azione civile proposta davanti al giudice civile pu\u00f2 essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L&#8217;esercizio di tale facolt\u00e0<br \/>\ncomporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento. L&#8217;azione civile prosegue in sede civile se non \u00e8 trasferita nel processo penale o \u00e8 stata niziata quando non \u00e8 pi\u00f9 ammessa la costituzione di parte civile\u00bb.<br \/>\n6) Cfr. DALIA, Manuale di diritto processuale penale, Cedam, 2006, 175.<br \/>\n7) Con sentenza 22 ottobre 1996, n. 354, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimit\u00e0 del presente comma dell&#8217;art. 75 c.p.p., nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all&#8217;imputato di comparire all&#8217;udienza, ove questi non consenta che il dibattimenti prosegua in sua assenza.<br \/>\n<\/em><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Disciplina processuale dell&#8217;istituto<\/span><\/strong><br \/>\nL&#8217;azione civile nel processo penale \u00e8 esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile; essa produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (art.76 c.p.p.) (8).<br \/>\nLa costituzione di parte civile si effettua mediante deposito in cancelleria o presentazione in udienza della relativa dichiarazione, contenente, a pena di inammissibilit\u00e0:<\/p>\n<p align=\"justify\">a) le generalit\u00e0 della persona fisica o la denominazione dell&#8217;associazione o dell&#8217;ente che si costituisce parte civile e le generalit\u00e0 del suo legale rappresentante;<\/p>\n<p align=\"justify\">b) le generalit\u00e0 dell&#8217;imputato nei cui confronti viene esercitata l&#8217;azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;<\/p>\n<p align=\"justify\">c) il nome e il cognome del difensore e l&#8217;indicazione della procura; d) l&#8217;esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;<\/p>\n<p align=\"justify\">e) la sottoscrizione del difensore (art. 78 c.p.p.) (9).<br \/>\nLa costituzione di parte civile pu\u00f2 avvenire, a pena di decadenza, per l&#8217;udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla costituzione delle parti (art. 79) (10).<br \/>\nLa parte civile pu\u00f2, peraltro, essere esclusa su richiesta motivata del magistrato del P.M., dell&#8217;imputato o del responsabile civile, ovvero d&#8217;ufficio, nei modi e nei termini di cui, rispettivamente, agli artt. 80 e 81 c.p.p. (11).<br \/>\nGiova ricordare, infine, che la costituzione di parte civile pu\u00f2 essere revocata in ogni stato e grado del procedimento, con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza, ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti. La costituzione si intende, altres\u00ec, revocata se la parte civile non presenta le conclusioni, ovvero se promuove l&#8217;azione davanti al giudice civile (art. 82 c.p.p.) (12).<\/p>\n<p align=\"justify\"><em>8) A norma dell&#8217;art. 77, \u00able persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l&#8217;esercizio delle azioni civili. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi \u00e8 conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero pu\u00f2 chiedere al giudice di nominare un curatore speciale. La nomina pu\u00f2 essere chiesta altres\u00ec dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che \u00e8 comunicato al pubblico ministero affinch\u00e9 provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell&#8217;incapace. In caso di assoluta urgenza, l&#8217;azione civile nell&#8217;interesse del danneggiato incapace per infermit\u00e0 di mente o per et\u00e0 minore pu\u00f2 essere esercitata dal pubblico ministero, finch\u00e9 subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l&#8217;assistenza ovvero il curatore speciale\u00bb. <\/em><\/p>\n<p align=\"justify\">\n<p align=\"justify\"><em>9) Se \u00e8 presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale \u00e8 eseguita la notificazione. Se la procura non \u00e8 apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed \u00e8 conferita nelle altre forme previste dall&#8217;art. 100, commi 1 e 2, c.p.p., essa \u00e8 depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile.<br \/>\n10) Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall&#8217;art. 468, comma 1, c.p.p. (ovvero sette giorni prima della data fissata per il dibattimento), la parte civile non pu\u00f2 avvalersi della facolt\u00e0 di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.<br \/>\n11) Dispone l&#8217;art. 80 c.p.p., che, \u00abnel caso di costituzione di parte civile per l&#8217;udienza preliminare, la richiesta \u00e8 proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta \u00e8 proposta oralmente a norma dell&#8217;art. 491, comma 1. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza. L&#8217;esclusione della parte civile ordinata nell&#8217;udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall&#8217;art. 484\u00bb. A mente dell&#8217;art. 81, \u00abfino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l&#8217;esclusione di ufficio, conordinanza. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione \u00e8 stata rigettata nella udienza preliminare\u00bb.<br \/>\n12) Avvenuta la revoca della costituzione di parte civile, il giudice penale non pu\u00f2 conoscere delle spese e dei danni che l&#8217;intervento della parte civile ha cagionato all&#8217;imputato e al responsabile civile. L&#8217;azione relativa pu\u00f2 essere proposta davanti al giudice civile. La revoca non preclude il successivo esercizio dell&#8217;azione in sede civile.<\/em><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Interessi superindividuali. Nozione e tutela<\/span><\/strong><br \/>\nCome pi\u00f9 sopra accennato, la qualit\u00e0 di soggetto passivo del reato pu\u00f2 essere ricoperta, oltre che da persone fisiche, anche da persone giuridiche, nonch\u00e9 da collettivit\u00e0 non personificate. In relazione a queste ultime si pone il problema della esperibilit\u00e0 degli istituti di partecipazione al procedimento penale e, pi\u00f9 in generale, dell&#8217;accessibilit\u00e0 agli strumenti di tutela approntati dall&#8217;ordinamento.<\/p>\n<p align=\"justify\">Si definiscono superindividuali gli interessi riferibili simultaneamente a una pluralit\u00e0 di soggetti.<br \/>\nTrattasi di situazioni soggettive che non si appuntano in capo a soggetti determinati o individuabili, ma che tendono ad assumere una valenza spiccatamente collettiva, facendo capo al cittadino come utente, come consumatore o, pi\u00f9 genericamente, come membro di una pi\u00f9 o meno ampia categoria di individui.<br \/>\nL&#8217;interesse superindividuale di pi\u00f9 antica emersione \u00e8 l&#8217;ambiente, quale tipico bene a fruizione collettiva, alla cui tutela non \u00e8 interessato il singolo in quanto tale, ma la collettivit\u00e0 considerata nel suo complesso.<br \/>\nIl problema che si pone in relazione ai suddescritti interessi \u00e8 quello della loro protezione, atteso che l&#8217;ordinamento prevede forme di tutela chiaramente modellate su situazioni soggettive individuali (13).<br \/>\nLa soluzione consiste, pertanto, nel ricondurre l&#8217;interesse superdindividuale all&#8217;alveo dell&#8217;interesse legittimo, ai fini della sua tutelabilit\u00e0.<br \/>\nSenonch\u00e9, mentre l&#8217;interesse legittimo integra una posizione giuridica soggettiva personale e differenziata, l&#8217;interesse superindividuale \u00e8, per definizione, pertinente a una pluralit\u00e0 indeterminata di soggetti ed \u00e8, quindi, spersonalizzato e indifferenziato.<br \/>\nSotto il primo profilo,si valorizza il disposto dell&#8217;art. 2 Cost., estendendo,per tale via, la nozione di interesse legittimo anche alle formazioni sociali ove si svolge la personalit\u00e0 dell&#8217;uomo, cos\u00ec affrancando l&#8217;interesse legittimo da un&#8217;accezione puramente personalistica; sotto il secondo profilo, si subordina la tutelabilit\u00e0 degli interessi superindividuali alla individuazione di enti esponenziali che si rendano portavoce delle relative istanze.<br \/>\nSi distinguono, cos\u00ec, gli interessi diffusi, latenti nella collettivit\u00e0, ma privi di titolari (c.d. adespoti), in quanto appartenenti indistintamente a tutti i componenti di una formazione sociale non organizzata e non autonomamente individuabile, dagli interessi collettivi, facenti capo a un ente esponenziale di un gruppo autonomamente individuabile.<br \/>\nLa tutela dell&#8217;interesse superindividuale passa, dunque, attraverso un \u00abprocesso si soggettivizzazione o corporativizzazione\u00bb (14), che ne determina la trasformazione in interesse collettivo; quest&#8217;ultimo pu\u00f2 definirsi come l&#8217;interesse al corretto esercizio del potere amministrativo fatto valere da una organizzazione di tipo associativo.<br \/>\nSiffatto interesse risulta differenziato sia da quello della generalit\u00e0 dei consociati, che rispetto alle istanze dei singoli componenti.<\/p>\n<p align=\"justify\"><em>13) In relazione al processo amministrativo, cui si riferiscono la gran parte dei contributi dottrinari e giurisprudenziali citati nel presente elaborato, cfr. gli artt. 26 Testo Unico del Consiglio di Stato (R.D. 26 giugno 1924, n. 1054), e 4 legge T.A.R. (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).<br \/>\n14) Trib.Tolmezzo, ord., 9 marzo 2007, 213.<br \/>\n<\/em><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Requisiti di rappresentativit\u00e0 degli enti esponenziali<\/span> <\/strong><br \/>\nL&#8217;attenzione si sposta, quindi, sulla individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli enti affinch\u00e9 siano legittimati alla tutela degli interessi rappresentati; il problema si pone, peraltro, con esclusivo riferimento agli enti c.d. spontanei, mentre non sussiste in relazione agli enti predisposti per legge alla tutela degli interessi collettivi, quali Ordini e Collegi professionali, n\u00e9 per i Comuni, in quanto enti esponenziali della comunit\u00e0 stanziata sul territorio.<br \/>\nA tale proposito, l&#8217;orientamento pi\u00f9 risalente riteneva la necessit\u00e0 che l&#8217;ente in questione fosse dotato di personalit\u00e0 giuridica. La teoria formalistica \u00e8 stata successivamente abbandonata in favore di una visione sostanzialistica, che fa dipendere la legittimazione alla tutela dalla rappresentativit\u00e0 degli enti esponenziali, di cui sono individuati i seguenti indici:<br \/>\na) il fine istituzionale;<br \/>\nb) la possibilit\u00e0 concreta dell&#8217;ente, per organizzazione e struttura, di perseguire lo scopo;<br \/>\nc) la c.d. <em>vicinitas<\/em>.<\/p>\n<p align=\"justify\">In primo luogo, la protezione del bene a fruizione collettiva deve corrispondere a un fine statutariamente previsto dall&#8217;ente in questione; esso deve, inoltre, essere dotato di una struttura idonea ad assicurare detta finalit\u00e0.Infine,l&#8217;interesse di cui l&#8217;ente \u00e8 portatore deve essere localizzato, dovendo, in altri termini, sussistere uno stabile collegamento territoriale tra l&#8217;area di afferenza dell&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;ente e la zona in cui \u00e8 situato il bene che si assume leso.<br \/>\n<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">La tutela giuridica degli interessi collettivi<\/span><\/strong><br \/>\nLa tutela giuridica degli interessi collettivi si esplica nell&#8217;ambito del procedimento amministrativo, nonch\u00e9 in sede processuale sia amministrativa, che civile, che penale.<br \/>\nAgli enti esponenziali in possesso dei requisiti innanzi ricordati \u00e8 riconosciuta, anzitutto, la facolt\u00e0 di partecipare al procedimento amministrativo, giusta il disposto di cui all&#8217;art. 9, legge 7 agosto 1990, n. 241, a norma del quale \u00abqualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonch\u00e9 i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento,hanno facolt\u00e0 di intervenire nel procedimento\u00bb.<br \/>\n\u00c8 appena il caso di osservare che, secondo l&#8217;interpretazione preferibile, l&#8217;espressione \u00abdiffuso\u00bb viene impiegato in maniera atecnica nella richiamata norma che, pi\u00f9 correttamente, avrebbe dovuto riferirsi agli interessi collettivi, per le ragioni poc&#8217;anzi illustrate.<br \/>\nIn secondo luogo, compete agli enti esponenziali la legittimazione a impugnare, dinanzi al giudice amministrativo, il provvedimento illegittimo lesivo degli interessi collettivi rappresentati.<br \/>\nAl riguardo si discute circa il rapporto di possibile correlazione sussistente fra legittimazione procedimentale e legittimazione processuale (amministrativa): valorizzando il dato testuale di cui al citato art. 9, legge n. 241\/1990, alcuni interpreti riconoscono la legittimazione ad agire davanti al giudice amministrativo a tutte le organizzazioni che siano ammesse a partecipare al procedimento amministrativo finalizzato all&#8217;emanazione del provvedimento impugnando (15).<br \/>\nAgli enti esponenziali spetta, ancora, la legittimazione ad agire in giudizio, stavolta dinanzi al giudice ordinario civile, per il risarcimento del danno derivante dal pregiudizio da chiunque arrecato all&#8217;interesse collettivo, impregiudicato, peraltro, il potere riconosciuto al privato titolare di una posizione differenziata e qualificata (16).<br \/>\nParallelamente, gli enti de quibus possono costituirsi parte civile nel processo penale avente a oggetto l&#8217;accertamento del fatto di reato lesivo degli interessi medesimi (17).<br \/>\nPeraltro, indipendentemente dalla predetta costituzione &#8211; subordinata, come \u00e8 noto, alla qualit\u00e0 di soggetto danneggiato dal reato &#8211; l&#8217;ente o l&#8217;associazione senza scopo di lucro rappresentativi di interessi lesi dal reato possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facolt\u00e0 attribuiti alla persona offesa dal reato, a condizione che, anteriormente alla commissione\u00a0\u00a0del fatto per cui si procede, siano stati riconosciuti loro, in forza di legge, finalit\u00e0 di tutela degli interessi in questione (art.91 c.p.p.) (18).<\/p>\n<p align=\"justify\"><em>15) Benvero, a fronte dell&#8217;orientamento che postula l&#8217;automatica correlazione fra legittimazione procedimentale e legittimazione processuale degli enti esponenziali (individuando nella partecipazione procedimentale il criterio legittimante l&#8217;impugnativa dinanzi al giudice amministrativo), altri ritengono che le due forme di tutela siano alternative fra loro. Altri ancora distinguono fra partecipazione &#8220;difensiva&#8221;, legittimante l&#8217;impugnazione del provvedimento amministrativo, e partecipazione meramente &#8220;collaborativa&#8221;. Di particolare pregio, infine, la tesi c.d. della partecipazione influente, secondo cui l&#8217;impugnazione del provvedimento amministrativo compete all&#8217;ente esponenziale la cui partecipazione al procedimento amministrativo abbia contribuito in maniera significativa alla decisione finale assunta dalla P.A. (cfr. CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, I, Giuffr\u00e8, 2005, 659 ss.).<br \/>\n16) Si distingue, al riguardo, fra beni divisibili, suscettibili di godimento separato da parte del singolo, e beni indivisibili.<br \/>\n17) La legittimazione a costituirsi parte civile nel processo avente a oggetto l&#8217;imputazione di usura \u00e8 espressamente riconosciuta dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, alle associazioni e alle fondazioni riconosciute per il fenomeno di usura.<\/em><\/p>\n<p align=\"justify\"><em>18) La relativa disciplina \u00e8 contenuta negli articoli successivi. Ai sensi dell&#8217;art. 92 c.p.p., \u00abL&#8217;esercizio dei diritti e delle facolt\u00e0 spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato \u00e8 subordinato al consenso della persona offesa. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e pu\u00f2 essere prestato a non pi\u00f9 di uno degli enti o delle associazioni. \u00c8 inefficace il consenso prestato a pi\u00f9 enti o associazioni. Il consenso pu\u00f2 essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2. La persona offesa che ha revocato il consenso non pu\u00f2 prestarlo successivamente n\u00e9 allo stesso n\u00e9 ad altro ente o associazione\u00bb. \u00abPer l&#8217;esercizio dei diritti e delle facolt\u00e0 previsti dall&#8217;art.91 l&#8217;ente o l&#8217;associazione presenta all&#8217;autorit\u00e0procedente unatto di intervento che contiene a pena di inammissibilit\u00e0: a) le indicazioni relative alla denominazione dell&#8217;ente o dell&#8217;associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalit\u00e0 di tutela degli interessi lesi, alle generalit\u00e0 del legale rappresentante; b) l&#8217;indicazione del procedimento; c) il nome e il cognome del difensore e l&#8217;indicazione della procura; d) l&#8217;esposizionesommaria delle ragioni che giustificano l&#8217;intervento; e) la sottoscrizione del difensore. Unitamente all&#8217;atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa \u00e8 stata conferita nelle forme previste dall&#8217;art. 100, comma 1. Se \u00e8 presentato fuori udienza, l&#8217;atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell&#8217;ultima notificazione. L&#8217;intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento \u00bb (art. 93 c.p.p.). Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla costituzione delle parti (cfr. art. 94 c.p.p.). \u00abEntro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell&#8217;articolo 93, comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all&#8217;intervento dell&#8217;ente o dell&#8217;associazione. L&#8217;opposizione \u00e8 notificata al legale rappresentante dell&#8217;ente o dell&#8217;associazione, il quale pu\u00f2 presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi.<br \/>\nSe l&#8217;intervento \u00e8 avvenuto prima dell&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale, sull&#8217;opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se \u00e8 avvenuto nell&#8217;udienza preliminare, l&#8217;opposizione \u00e8 proposta prima dell&#8217;apertura della discussione; se \u00e8 avvenuto in dibattimento, l&#8217;opposizione \u00e8 proposta a norma dell&#8217;art. 491, comma 1. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l&#8217;esercizio dei diritti e delle facolt\u00e0 previsti dall&#8217;art. 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l&#8217;esclusione dell&#8217;ente o dell&#8217;associazione\u00bb (art. 95 c.p.p.).\u00a0<\/em><br \/>\n<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">La scelta compiuta dal Legislatore in materia ambientale<\/span><\/strong><br \/>\nGiova ricordare che in alcuni settori, fra cui l&#8217;ambiente, a fronte dell&#8217;elevato numero di giudizi instaurati da organismi associativi sorti spontaneamente a tutela dell&#8217;interesse in oggetto, il Legislatore ha ritenuto di introdurre una specifica disciplina positiva, riconoscendo la facolt\u00e0 di intervento alle sole associazioni individuate con apposito decreto ministeriale.<br \/>\nNella sua formulazione originaria,l&#8217;art.18, legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell&#8217;Ambiente, aveva attribuito la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale allo Stato e agli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo (comma 3).<br \/>\nIl successivo comma 4 abilitava le associazioni ambientaliste di cui all&#8217;art.13 del medesimo provvedimento legislativo, a denunziare i fatti lesivi di cui fossero a conoscenza, al fine di sollecitare l&#8217;esercizio dell&#8217;azione da parte dei soggetti legittimati. Correlativamente, l&#8217;art.9, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedeva la possibilit\u00e0 per le predette associazioni di promuovere le azioni risarcitorie quali sostituti processuali dei comuni e delle province legittimati ad agire.<br \/>\nIl comma 5 dell&#8217;art. 18, legge n. 349\/1986, legittimava (e legittima) le associazioni<em> de quibus<\/em> a intervenire nei giudizi risarcitori e a ricorrere al giudice amministrativo per l&#8217;annullamento di provvedimenti illegittimi.<br \/>\nLa norma all&#8217;esame \u00e8 stata abrogata, a eccezione del comma 5, dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che attribuisce la legittimazione all&#8217;azione risarcitoria, in via esclusiva, allo Stato, residuando in capo agli enti territoriali un mero potere di sollecitazione e di denunzia. Resta peraltro ferma la facolt\u00e0 di intervento,da parte delle associazioni ambientaliste,nei giudizi instaurati dallo Stato, nonch\u00e9 la legittimazione all&#8217;impugnativa dei provvedimenti amministrativi lesivi degli interessi legittimi.<br \/>\nLa disciplina illustrata, lungi dal fare luce sulla problematica che ci occupa, ha contribuito ad alimentare il dibattito dottrinario e giurisprudenziale in materia di costituzione di parte civile degli enti esponenziali.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>la GIURISPRUDENZA <\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Evoluzione giurisprudenziale sulla costituzione <\/span><\/strong><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">di parte civile degli enti esponenziali<\/span><br \/>\n<\/strong>Facendo proprie le conclusioni della dottrina e della giurisprudenza amministrativa, la giurisprudenza penale ammette ormai pacificamente la costituzione di parte civile degli enti esponenziali di interessi collettivi.<br \/>\nIn proposito l&#8217;orientamento della giurisprudenza di legittimit\u00e0 non \u00e8 stato sempre univoco, distinguendosi &#8211; come puntualmente schematizzato dalla Cassazione penale con riferimento all&#8217;ambiente (19) &#8211; quattro filoni interpretativi: secondo il primo, le associazioni (ambientaliste) avrebbero solo una facolt\u00e0 di intervenire nel giudizio penale ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.p., subordinata perci\u00f2 al consenso della persona offesa dal reato (20); altre pronunce configurano in capo alle associazioni medesime un&#8217;azione civile atipica, avente a oggetto non il risarcimento del danno, bens\u00ec unicamente la rifusione delle spese processuali (21); un terzo orientamento ritiene che le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero per l&#8217;Ambiente ai sensi dell&#8217;art. 13 della legge n. 349\/1986 possano, a norma dell&#8217;art. 4, comma 3, legge 3 agosto 1999,n.265 (disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali) poi trasfuso nell&#8217;art. 9, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull&#8217;ordinamento degli enti locali) (22), proporre le azioni risarcitorie per danno ambientale spettanti al Comune e alla Provincia, ma l&#8217;eventuale risarcimento sarebbe liquidato in favore dell&#8217;ente sostituito, mentre le spese processuali verrebbero liquidate nei confronti delle associazioni (23).<br \/>\nInfine, un quarto indirizzo sostiene che \u00able associazioni ambientaliste, anche se non riconosciutE ai sensi del citato art. 13, legge n. 349\/1986, sono legittimate all&#8217;azione risarcitoria vera e propria, anche in sede penale mediante la costituzione di parte civile,solo nella misura in cui sono portatrici non di interessi diffusi e astratti, ma di interessi ambientali concretamente individualizzati. Secondo quest&#8217;ultima tesi le associazioni ambientaliste in quanto tali hanno diritto\u00a0 al risarcimento del danno ambientale quando questo offende un diritto patrimoniale oppure un diritto morale del sodalizio, identificato quest&#8217;ultimo in un interesse ambientale storicamente e geograficamente circostanziato che il sodalizio ha assunto come proprio scopo statutario\u00bb (24).<\/p>\n<p align=\"justify\"><em>19) Cass. pen., Sez. III, 9 ottobre 2006, n. 33887.<br \/>\n20) Ex multis Cass. pen., Sez. III, 23 giugno 1994, n. 7275, in Riv. pen., 1995, 329.<br \/>\n21) Cass. pen., Sez. III, 26 febbraio 1991, n. 2603, in Cass. pen. 1991, I, 2016; nel medesimo senso cfr. Cass. pen., Sez. III, 11 aprile 1992, n. 4487, e 10 novembre 1993, n. 439, citate da Cass. pen., Sez. III, 9 ottobre 2006, n. 33887.<br \/>\n22) Disposizione da ultimo abrogata ex art. 318, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.<br \/>\n23) Cass. pen., Sez. III, 3 dicembre 2002, n. 43238.<br \/>\n24) L&#8217;indirizzo ermeneutico, cos\u00ec testualmente riportato dalla sentenza in commento (Cass. n. 33887\/2006, cit.) \u00e8 ascrivibile alle seguenti pronunce, tutte menzionate nella sentenza predetta: Cass. pen., Sez. III, 10 gennaio 1990, n. 59, e 26 settembre 1996, n. 8699, che hanno specificamente configurato la risarcibilit\u00e0 della lesione che il danno ambientale apporta allo scopo istituzionale dell&#8217;associazione; nonch\u00e9 Cass., Sez. III, 1\u00b0 ottobre 1996, n. 9837; 2 febbraio 1996, n. 3503 e 10 giugno 2002, n. 22539.<\/em><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">L&#8217;orientamento attuale<\/span><\/strong><br \/>\nSiffatta impostazione, sposata dalla giurisprudenza pi\u00f9 attuale, si rif\u00e0 al paradigma dell&#8217;azione aquiliana di cui all&#8217;art. 2043 cc., configurando in capo alle associazioni ambientaliste, in quanto tali, un interesse legittimo alla tutela dell&#8217;ambiente, idoneo a essere leso dal danno ambientale.<\/p>\n<p align=\"justify\">Lo schema \u00e8 agevolmente riferibile a qualsivoglia ente esponenziale di interessi collettivi.<br \/>\nL&#8217;indirizzo in commento si avvale della sistemazione teorica elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa in tema di interessi diffusi e di interessi collettivi, sopra esposta nel presente elaborato, secondo cui gli interessi diffusi, che sono in genere comuni a tutti gli individui di una formazione sociale o addirittura della comunit\u00e0 nazionale o internazionale, nascono privi di tutela giurisdizionale in quanto adespoti, mentre gli interessi collettivi, che sono comuni a pi\u00f9 soggetti che si associano come categoria o gruppo omogeneo per realizzare i fini del gruppo stesso, sono suscettibili di tutela, in quanto trovano una titolarit\u00e0 in enti esponenziali capaci di agire, che si distinguono tanto dalla comunit\u00e0 generale quanto dai singoli associati nell&#8217;organizzazione.<br \/>\nPer consentire il passaggio da interessi diffusi nella comunit\u00e0, privi di tutela, a interessi collettivi legittimi, dotati di tutela davanti al giudice amministrativo, occorre che i primi siano non solo differenziati, ma anche qualificati alla stregua di precisi requisiti, che la giurisprudenza amministrativa individua nel collegamento territoriale (25) e nella partecipazione procedimentale (26).<br \/>\nLa titolarit\u00e0 di un interesse legittimo in capo agli enti collettivi legittima gli stessi, altres\u00ec, all&#8217;eserciziodell&#8217;azione dirisarcimento in sede civile e in sede penale,posto che la Cassazione,a partire dalla fondamentale pronuncia resa a Sezioni Unite in data 22 luglio 1999, n. 500, ammette ormai pacificamente la tutela aquiliana degli interessi legittimi ai sensi dell&#8217;art.2043 c.c., norma non pi\u00f9 circoscritta alla salvaguardia dei diritti soggettivi, ma riferibile alla lesione di ogni interesse rilevante per l&#8217;ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale.<br \/>\nDiscende da quanto precede la possibilit\u00e0 che gli enti esponenziali di interessi collettivi vengano danneggiati da attivit\u00e0 lesive degli interessi di cui sono portatori, e la conseguente legittimazione degli stessi, in via autonoma e principale, all&#8217;azione di risarcimento per danno, quando siano statutariamente portatori di interessi territorialmente determinati, concretamente lesi da un&#8217;attivit\u00e0 illecita.<br \/>\nBench\u00e9 la produzione giurisprudenzialesia particolarmente fiorente in materia ambientale, non mancano interessanti pronunce, sia di legittimit\u00e0 che di merito, che hanno riconosciuto la legttimazione alla costituzione di parte civile di enti esponenziali di interessi diversi (27).<\/p>\n<p align=\"justify\"><em>25) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 24 del 19 ottobre 1979, citata da Cass. pen. n. 33887\/2006, che ha escluso la legittimazione dell&#8217;Associazione Italia Nostra perch\u00e9 i suoi fini statutari avevano per oggetto interessi non localizzabili in un ambiente circoscritto, ma estesi a una dimensione nazionale.<br \/>\n26) Cons.Stato, Sez. VI, 27 agosto 1982, n. 407, ha riconosciuto lalegittimazione dell&#8217;Associazione Italiana per il World wildlife fund a impugnare un provvedimento in materia venatoria, in considerazione del fatto che essa era chiamata a designare un proprio rappresentante in seno al Comitato tecnico venatorio nazionale.<br \/>\n27) Si vedano, in particolare, le sentenze della Cass. pen. 23 marzo 2004, n. 28025, e del 3 marzo 1993, n. 19595, in Ced Cassazione,che hanno ritenuto la legittimazione alla costituzione di parte\u00a0civile, rispettivamente, del Tribunale per i diritti del malato in un procedimento per reato di colpa medica e falso nella cartella clinica, e del partito politico cui apparteneva l&#8217;ucciso che vi svolgeva incarichi e funzioni di preminente importanza. Cfr., altres\u00ec, Cass. pen., Sez. III, 15 ottobre 2008, n. 38835, che ha riconosciuto la legittimazione del Comune a costituirsi parte civile in un giudizio perviolenza\u00a0sessuale; Trib. Perugia, ord., 18 marzo 2008, n. 3498, sulla costituzione di parte civile delle associazioni &#8220;Giuristi Democratici&#8221; e &#8220;Ossigeno Onlus&#8221; in giudizio di &#8220;femminicidio&#8221; (imputazione di omicidio ai danni di una donna, nella fattispecie moglie dell&#8217;imputato, incinta di otto mesi e mezzo, commesso &#8220;con crudelt\u00e0&#8221; e &#8220;per futili motivi&#8221;, nonch\u00e9 di maltrattamenti a carico della stessa e dei figli con &#8220;violenza psicologica&#8221;); Trib. Nola, ord., 7 novembre 2007, sulla costituzione di parte civile delle associazioni a tutela dei diritti dei consumatori; Trib. Milano, ord., 24 settembre 2004, cit., che ha ammesso la costituzione di parte civile dell&#8217;organizzazione sindacale Filt Milano.<\/em><br \/>\n<strong>&#8220;LEGITIMATIO AD CAUSAM&#8221; DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE:<br \/>\nLE TAPPE DELL&#8217;EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE<\/strong><br \/>\n<strong>Cassazione pen., Sez. III, 15 gennaio 2007, n. 554<\/strong><br \/>\nSussistono due differenti istituti che consentono l&#8217;accesso al giudizio penale di formazioni sociali ambientaliste portatrici di interessi superindividuali. Tali sodalizi, quando sussistano i presupposti di legge, possono costituirsi parti civili oppure possono intervenire nel processo a sensi dell&#8217;art. 91 c.p.p, con poteri identici a quelli della persona offesa al cui consenso \u00e8 subordinato l&#8217;esercizio dello intervento stesso.<br \/>\nLe associazioni ecologiste, ancorch\u00e9 non riconosciute ex art. 13, legge n. 349\/1986, sono legittimate in via autonoma e principale all&#8217;azione di risarcimento per il danno ambientale e, quindi, a costituirsi parte civile nel processo penale quando siano, in base al loro statuto, portatrici di interessi ambientali, territorialmente delimitati, in modo concreto lesi dalla attivit\u00e0 illecita. ( <a href=\"http:\/\/www.ambientediritto.it\/\">www.ambientediritto.it<\/a> )<br \/>\n<strong>Cassazione pen., Sez. III, 9 ottobre 2006, n. 33887<\/strong><br \/>\nLe associazioni ambientaliste, anche se non riconosciute ai sensi del citato art. 13, legge n. 349\/1986, sono legittimate all&#8217;azione risarcitoria vera e propria, anche in sede penale mediante la costituzione di parte civile, solo nella misura in cui sono portatrici non di interessi diffusi e astratti, ma di interessi ambientali concretamente individualizzati.<br \/>\nLe associazioni ambientaliste in quanto tali hanno diritto al risarcimento del danno ambientale quando questo offende un diritto patrimoniale oppure un diritto morale del sodalizio, identificato quest&#8217;ultimo in un interesse ambientale storicamente e geograficamente circostanziato che il sodalizio ha assunto come proprio scopo statutario. (<em>Lex24 &amp; Repertorio24)<\/em><br \/>\n<strong>Cassazione pen., Sez. III, 3 dicembre 2002, n. 43238 <\/strong><br \/>\n\u00c8 ammissibile, in un procedimento per reati ambientali, la costituzione di parte civile di un&#8217;associazione ricompresa tra quelle di cui agli artt. 13 e 18, legge 8 luglio 1986, n. 349, atteso che a tali associazioni \u00e8 riconosciuto il diritto di intervenire in giudizio ogni qual volta una determinata condotta possa avere recato danno all&#8217;ambiente o a uno dei suoi componenti essenziali, e ci\u00f2 in considerazione del ruolo svolto da tali associazioni, che \u00e8 quello di assecondare l&#8217;attivit\u00e0 dello Stato nella salvaguardia dell&#8217;ambiente.<br \/>\nLe associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell&#8217;art. 13, legge 6 luglio 1986, n. 349, possono costituirsi parte civile nei procedimenti per reati ambientali, ma non possono richiedere e ottenere la condanna dell&#8217;imputato al risarcimento in proprio favore dei danni materiali e\/o morali eventualmente conseguenti, spettando alle stesse la sola rifusione delle spese processuali. Le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell&#8217;art. 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie conseguenti a danno ambientale, di competenza del giudice ordinario, che spettano al comune o alla provincia, ma l&#8217;eventuale risarcimento del danno deve essere liquidato in favore dell&#8217;Ente sostituito. (<em>Lex24 &amp; Repertorio24<\/em>)<br \/>\n<strong>Cassazione pen., Sez. III, 23 giugno 1994, n. 7275<\/strong><br \/>\nIn tema di risarcimento del danno derivante dall&#8217;alterazione dell&#8217;ambiente, le associazioni deputate alla sua tutela e i privati cittadini non sono legittimati alla costituzione di parte civile, che \u00e8 collegata all&#8217;azione risarcitoria, spettante esclusivamente allo Stato e agli enti territoriali (es: Regioni, Province, Comuni), sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.<br \/>\nAi cittadini \u00e8 riconosciuto soltanto il potere di denuncia.Alle menzionate associazioni \u00e8 attribuita una facolt\u00e0 di intervento, con poteri considerati identici &#8211; per fictio iuris &#8211; a quelli della parte offesa, al cui consenso \u00e8 subordinato l&#8217;esercizio dell&#8217;intervento stesso, limitato comunque a non pi\u00f9 di una di tali organizzazioni. (<em>Riv. pen., 1995, 329<\/em>).<br \/>\n<strong>Cassazione pen., Sez. III, 28 ottobre 1993, n. 9727 <\/strong><br \/>\nNon sono legittimati a costituirsi parte civile gli enti e le associazioni, ancorch\u00e9 abbiano ottenuto il riconoscimento governativo ex art. 13, legge n. 349\/1986, quando l&#8217;interesse perseguito sia quello ambientale genericamente inteso o comunque un interesse che, per essere caratterizzato da un mero collegamento ideologico con l&#8217;interesse pubblico, resta un interesse diffuso, come tale non proprio del sodalizio e perci\u00f2 anche non risarcibile. (<em>Lex24 &amp; Repertorio24<\/em>)<br \/>\n<strong>COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DI ENTI ESPONENZIALI DI INTERESSI<br \/>\nCOLLETTIVI DIVERSI DALL&#8217;AMBIENTE<\/strong><br \/>\n<strong>Cassazione pen., Sez. III, 15 ottobre 2008, n. 38835 <\/strong><br \/>\nQuando l&#8217;interesse generico e diffuso alla tutela di un bene giuridico non sia astrattamente configurato, ma si concrenta in una determinata realt\u00e0 storica, diventando ragion d&#8217;essere e, perci\u00f2, elemento costitutivo di un sodalizio, \u00e8 ammissibile la sua costituzione di parte civile, sempre che dal reato sia derivata una lesione di un diritto soggettivo inerente allo scopo specifico perseguito. Anche per la prevenzione e la repressione delle violazioni delle norme poste a tutela della libert\u00e0 di determinazione della donna \u00e8 configurabile in capo al Comune (che, rispetto al territorio in cui il fatto \u00e8 commesso, ha una stabile relazione funzionale e ha inserito tale tutela tra i propri scopi, primari e autonomi) la titolarit\u00e0 di un diritto soggettivo e di un danno risarcibile, individuabile in ogni lesione del diritto stesso, sicch\u00e9 esso \u00e8 legittimato alla costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali relativi all&#8217;offesa, diretta e immediata, dello scopo sociale. (<em>Lex24 &amp; Repertorio24<\/em>)<br \/>\n<strong>Tribunale di Nola (ord.) 7 novembre 2007 <\/strong><br \/>\nLa legittimazione processuale degli enti esponenziali a tutela dei consumatori va ritenuta laddove trattasi di organismi che, essendo sorti con la finalit\u00e0 primaria di tutela della situazione soggettiva coinvolta anche dalla vicenda penale, possono dirsi lesi nel loro diritto di personalit\u00e0, nel senso che hanno subito un danno promanante in via immediata e diretta dal reato oggetto del processo all&#8217;interesse di cui sono portatori che costituisce il loro patrimonio imprescindibile.<br \/>\n<strong>Cassazione pen., Sez. III, ud. prel. 3 ottobre 2007<\/strong><br \/>\nGli enti e le associazioni sono legittimati all&#8217;azione risarcitoria, anche in sede penale mediante costituzione di parte civile, ove dal reato abbiano ricevuto un danno a un interesse proprio, semprech\u00e9 l&#8217;interesse leso coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l&#8217;interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell&#8217;ente. Ci\u00f2 sia a causa dell&#8217;immedesimazione fra l&#8217;ente stesso e l&#8217;interesse perseguito, sia a causa dell&#8217;incorporazione fra i soci e il sodalizio medesimo, sicch\u00e9 questo, per <em>l&#8217;affectio societatis<\/em> verso l&#8217;interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patisce un&#8217;offesa e perci\u00f2 anche un danno non patrimoniale dal reato. (<em>Lex24 &amp; Repertorio24<\/em>)<br \/>\n<strong>Tribunale di Milano, Sez. IX pen., (ord.) 24 settembre 2004<\/strong><br \/>\nCon riferimento alla legittimazione degli enti e associazioni a costituirsi parte civile nel processo penale, \u00e8 generalmente condiviso il principio secondo cui quando l&#8217;interesse diffuso tutelato da enti o associazioni non \u00e8 astrattamente connotato, ma si concretizza in una determinata realt\u00e0 storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo, diventando la ragione e, perci\u00f2, l&#8217;elemento costitutivo di esso, \u00e8 ammissibile la costituzione di parte civile di tale ente, sempre che dal reato sia derivata una lesione di un diritto soggettivo inerente allo scopo specifico perseguito. Nella ricorrenza di tali presupposti \u00e8 stato ritenuto configurabile un diritto soggettivo dell&#8217;ente alla tutela dell&#8217;interesse collettivo perseguito e inoltre ipotizzabile una lesione del diritto della personalit\u00e0 dell&#8217;ente conseguente all&#8217;offesa &#8220;diretta e immediata&#8221; dello scopo sociale costituente la finalit\u00e0 propria del sodalizio (nella fattispecie il Giudice ha ravvisato la sussistenza, in capo alla organizzazione sindacale Filt-Milano, di un diritto soggettivo alla tutela dell&#8217;interesse collettivo alla protezione e al miglioramento dei diritti economici, professionali, sociali e morali dei lavoratori dei trasporti operanti in Milano, e delle loro condizioni di vita e di lavoro, interesse assunto dalla suddetta Federazione, ai sensi dell&#8217;art. 2 del relativo statuto, quale ragione stessa della propria esistenza, ammettendo la relativa costituzione di parte civile. (<em>www.cgil.it<\/em>)<br \/>\n<strong>Cassazione penale, Sez. V, 23 marzo 2004, n. 28025<\/strong><br \/>\nIn procedimento per reato colposo derivante da colpa medica e per falso in atto pubblico, commesso mediante alterazione delle annotazioni contenute nella cartella clinica, \u00e8 legittima la costituzione di parte civile dell&#8217;associazione denominata &#8220;Movimento federativo democratico &#8211; Tribunale dei diritti del malato&#8221;, considerando, per un verso, che tale associazione persegue lo scopo istituzionale di limitare e rimuovere attentati all&#8217;integrit\u00e0 fisica e psichica delle persone negli ambienti dei servizi pubblici e sociali e quindi di garantire un corretto rapporto tra il paziente e la struttura sanitaria; per altro verso, che il diritto alla salute \u00e8 un diritto non solo individuale, ma anche collettivo, ai sensi dell&#8217;art. 32 Cost. (<em>Ced Cassazione<\/em>)<br \/>\n<strong>la DOTTRINA<\/strong><br \/>\n<span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Criterio rappresentativo e criterio della partecipazione procedimentale<\/strong> <\/span><br \/>\nIl tema oggetto del presente lavoro \u00e8 stato ampiamente dibattuto dalla dottrina amministrativi-stica, cui si deve l&#8217;elaborazione teorica del processo di soggettivizzazione degli interessi diffusi, che ha condotto al riconoscimento dell&#8217;accesso degli stessi alla tutela giurisdizionale.<br \/>\nAccanto al criterio sostanzialistico della rappresentativit\u00e0, riportato pi\u00f9 sopra, la dottrina medesima valorizza, altres\u00ec, il criterio della partecipazione procedimentale, cui pure si \u00e8 fatto cenno, che pone in stretta correlazione la tutela giurisdizionale amministrativa con la partecipazione &#8211; accordata agli enti esponenziali ex art. 9, legge n. 241\/1990 &#8211; al procedimento prodromico alla emanazione del provvedimento lesivo degli interessi di cui sono portatori.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Per ulteriori approfondimenti dottrinali<\/span><\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">&#8211; CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, I, Giuffr\u00e8, 2005;<br \/>\n&#8211; DALIA-FERRAIOLI, Manuale di diritto processuale penale, Cedam, 2006;<br \/>\n&#8211; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale parte generale, Zanichelli, 2005;<br \/>\n&#8211; GAROFOLI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffr\u00e8, 2006;<br \/>\n&#8211; MARUOTTI, \u00abLa tutela degli interessi diffusi e collettivi\u00bb, in Dir. proc. amm., 1992, 255;<br \/>\n&#8211; NIGRO, \u00abLe due facce dell&#8217;interesse diffuso: ambiguit\u00e0 di una formula\u00bb, in Foro it., 1987,V, 7;<br \/>\n&#8211; RAMACCI, Diritto penale dell&#8217;ambiente, Cedam, 2007.<\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>le CONCLUSIONI<br \/>\n<\/strong>La costituzione di parte civile, strumento che l&#8217;ordinamento accorda alla persona danneggiata dal reato, per far valere, nel processo penale avente a oggetto l&#8217;accertamento del fatto criminoso, l&#8217;azione finalizzata al risarcimento del danno che sia derivato dal fatto medesimo, \u00e8 una facolt\u00e0 riconosciuta, altres\u00ec, agli enti esponenziali di interessi collettivi.<\/p>\n<p align=\"justify\">Questi ultimi, in quanto siano differenziati, vale a dire distinguibili tanto dalla comunit\u00e0 generale quanto dai singoli associati, e qualificati &#8211; ci\u00f2 che si verifica allorch\u00e9 l&#8217;ente\u00a0 esponenziale sia statutariamente titolare di interessi territorialmente determinati, suscettibili di essere concretamente lesi dall&#8217;attivit\u00e0 illecita &#8211; si atteggiano quali interessi legittimi meritevoli di tutela da parte dell&#8217;ordinamento giuridico.<br \/>\nSiffatta tutela si esplica, in particolare, sul piano risarcitorio, alla stregua del disposto di cui all&#8217;art. 2043 c.c., che stabilisce il principio del <em>neminem laedere<\/em>, giustificando l&#8217;iniziativa giurisdizionale protesa al ristoro del pregiudizio arrecato a qualsivoglia posizione soggettiva riconosciuta e tutelata dall&#8217;ordinamento giuridico.<br \/>\n<strong>la PRATICA<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Fac-simile di costituzione di parte civile di organismo associativo<\/span><\/strong><br \/>\nN. &lt;&#8230;&gt; R.G.N.R.<br \/>\nProcedimento penale a carico di &lt;&#8230;&gt;<br \/>\nUdienza del &lt;&#8230;&gt;<br \/>\n<strong>Tribunale di &lt;&#8230;&gt;\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>&lt;&#8230;&gt; Sezione penale<br \/>\nAtto di costituzione di parte civile<br \/>\n<\/strong>Il sottoscritto &lt;&#8230;&gt;, nato a &lt;&#8230;&gt; il &lt;&#8230;&gt;, cod. fisc. &lt;&#8230;&gt;, in qualit\u00e0 di legale rappresentante dell&#8217;Associazione &lt;&#8230;&gt;, con sede in &lt;&#8230;&gt; alla via &lt;&#8230;&gt;, elettivamente domiciliato in &lt;&#8230;&gt; alla via &lt;&#8230;&gt;, presso lo studio dell&#8217;Avv. &lt;&#8230;&gt;, dal quale \u00e8 rappresentato e difeso in virt\u00f9 di procura speciale in calce al presente atto, danneggiato dal reato nel procedimento di cui in epigrafe a carico di &lt;&#8230;&gt;, imputato nel procedimento penale n. &lt;&#8230;&gt;, pendente innanzi al Tribunale di &lt;&#8230;&gt;, &lt;&#8230;&gt; Sezione, dott. &lt;&#8230;&gt;, del delitto previsto dall&#8217;art. &lt;&#8230;&gt;, perch\u00e9 &lt;&#8230;&gt;, accertato in &lt;&#8230;&gt;, il &lt;&#8230;&gt;,<br \/>\n<strong>premesso che<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">&lt;<em>esposizione delle ragioni che giustificano la domanda<\/em>&gt;<br \/>\nTanto premesso, il Sig. &lt;&#8230;&gt;, nella spiegata qualit\u00e0 di legale rappresentante dell&#8217;Associazione &lt;&#8230;&gt;, dichiara di volersi costituire, come in effetti con la sottoscrizione del presente atto si costituisce parte civile nel procedimento a carico di &lt;&#8230;&gt;, sopra meglio identificato, insistendo per la punizione dell&#8217;imputato, nonch\u00e9 per la sua condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, ovvero nella presente secondo equit\u00e0, come da conclusioni che rassegna a parte.<br \/>\n&lt;&#8230;&gt;, l\u00ec &lt;&#8230;&gt;<br \/>\nIl legale rappresentante dell&#8217;Associazione &lt;&#8230;&gt;<br \/>\n&lt;&#8230;&gt;<br \/>\nAvv. &lt;&#8230;&gt;<br \/>\n<strong>PROCURA SPECIALE<\/strong><br \/>\nNella mia qualit\u00e0 di legale rappresentante dell&#8217;Associazione &lt;&#8230;&gt;, nomino mio difensore e procuratore speciale l&#8217;Avv. &lt;&#8230;&gt;, affinch\u00e9 mi rappresenti e difenda in ogni stato e grado del presente procedimento con tutte le facolt\u00e0 di legge e con promessa di rato e fermo.<br \/>\nEleggo domicilio presso il Suo studio legale in &lt;&#8230;&gt;<br \/>\nIl legale rappresentante dell&#8217;Associazione &lt;&#8230;&gt;<br \/>\n&lt;&#8230;&gt;<br \/>\nPer autentica Avv. &lt;&#8230;&gt;<br \/>\n<strong>Diana Russo<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">(da: <a href=\"http:\/\/www.24oreavvocato.ilsole24ore.com\/\">www.24oreavvocato.ilsole24ore.com<\/a>) Maggio 2009 &#8211; n. 580<\/p>\n<p align=\"justify\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A cura di Diana Russo (Avvocato del Foro di Napoli) Procedimento penale.\u00a0Modalit\u00e0 di tutela degli enti esponenziali di interessi collettivi&#8230;.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":329,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[22],"tags":[],"class_list":["post-162","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-saggi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/162","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=162"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/162\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/329"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=162"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=162"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=162"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}