{"id":15,"date":"2007-04-19T14:49:18","date_gmt":"2007-04-19T14:49:18","guid":{"rendered":"http:\/\/lambertob.koding.io\/wordpress\/?p=15"},"modified":"2007-04-19T14:49:18","modified_gmt":"2007-04-19T14:49:18","slug":"bisanzio-2007-libera-chiesa-in-libero-stato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/2007\/04\/19\/bisanzio-2007-libera-chiesa-in-libero-stato\/","title":{"rendered":"BISANZIO 2007: LIBERA CHIESA IN LIBERO STATO?"},"content":{"rendered":"<p>La Costituzione italiana,&nbsp; madre&nbsp; del riconoscimento dei diritti fondamentali di ogni individuo, \u00e8 stata trasformata, secondo la prospettiva teorica dell\u2019Autrice, in un \u201cfisarmonica\u201d: la si pu\u00f2&nbsp; comprimere&nbsp; e rilasciare a seconda del momento storico e a seconda di chi necessiti di un comodo ombrello protettivo per arginare la \u201cderiva\u201d del riconoscimento dei diritti. Questa la chiave per riflettere sulla dibattuta questione delle \u201ccoppie di fatto\u201d in Italia e sulla perimetrazione dei ruoli Stato-Chiesa, alla luce delle esternazioni fatte dalle gerarchie ecclesiastiche e delle supine acriticit\u00e0 di un Parlamento che ha paura&nbsp; di guardare in faccia i mutamenti sociali e decidere sulla vita reale di migliaia di persone.<\/p>\n<hr \/>\n<p>Nella storia legislativa di un paese si propongono ciclicamente questioni che abbracciano registri morali, risposte storiche, ingerenze sovranazionali. Una di queste \u00e8 quella sul riconoscimento delle coppie di fatto. Come tutte le questioni che si propongono di regolare macrosistemi essa non pu\u00f2 non partire da una pregiudiziale: quale&nbsp; ruolo pu\u00f2 e deve avere la politica nella storia di un paese? Deve essere un specchio dei mutamenti sociali intervenuti? Deve essere un&nbsp; freno al cambiamento sociale? Deve essere giudice dei comportamenti? Mutuando dal linguaggio scientifico: se l\u2019evoluzione di un paese \u00e8 una retta in espansione, la regolamentazione di essa pu\u00f2 fermarsi a un&nbsp; punto?<\/p>\n<p>Le risposte a queste domande non hanno forma diretta bens\u00ec sono rinvenibili nei&nbsp; comportamenti concludenti e nelle argomentazioni che i detrattori utilizzano per sostenere l\u2019inutilit\u00e0 o la \u201cnon prioritaria importanza\u201ddi una legge sulle coppie di fatto. <br \/>La prima \u00e8 di carattere fenomenico. Viene negata, apertis verbis, che&nbsp; la presenza diffusa su territorio nazionale di un consistente numero di copie di fatto sia un elemento di per s\u00e9 meritevole di tutela giuridica. La sua componente \u201cirrisoria\u201d e \u201ccapricciosa\u201d viene ricavata a&nbsp; cuntrariis dalla superiorit\u00e0 numerica delle famiglie tradizionali rispetto ad essa.<br \/>Fermo restando che i fenomeni in evoluzione non possono prescindere da una cornice spazio-temporale di riferimento si potrebbe obiettare che il punto dal quale diramare le analisi \u00e8 l\u2019evoluzione in percentuale. Negare miopisticamente l\u2019iperbolico aumento degli ultimi anni&nbsp; significa abdicare al ruolo di rappresentativit\u00e0 che una classe politica ha il potere-dovere di esercitare nei confronti della cittadinanza tutta, senza limitarsi agli interessi diffusi \u201csentiti\u201d dal suo elettorato di riferimento. Ma anche qualora, e non \u00e8 questo il caso, si trattasse di diritti di una minoranza della popolazione italiana, in tema di giuridicizzazione delle libert\u00e0 fondamentali&nbsp; quali sono i criteri valevoli erga omnes per escluderne&nbsp; a priori la meritevolezza?<\/p>\n<p>La leva giuridica utilizzata per negare il riconoscimento delle coppie di fatto si presta a una serie di riflessioni che investono l\u2019interpretazione finalisticamente orientata della Carta Costituzionale e il comportamento di chi, di queste argomentazioni,&nbsp; si \u00e8 fatto nume tutelare: il Vaticano.<br \/>I detrattori alla normazione legislativa utilizzano come norma di sbarramento l\u2019art. 29 Costituzione a rigore del quale \u201c La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societ\u00e0 naturale fondata sul matrimonio\u201d. Eppure a chi si trincera dietro argomentazioni di carattere giuridico non dovrebbe sfuggire che la Costituzione italiana \u00e8 un architettura di principi, un mosaico di norme in cui ciascun articolo ha ontologica rilevanza e motivo di esistenza che non si presta a operazioni di estrapolazione intellettuale. Si&nbsp; finge di ignorare che \u201cle norme andrebbero interpretate le une per mezzo delle altre.\u201d e che il riconoscimento della famiglia all\u2019art. 29 non pu\u00f2 prescindere dal riconoscimento del singolo nelle formazioni sociali dell\u2019art. 2 Cost.&nbsp; e dal principio di eguaglianza formale e sostanziale dell\u2019art. 3 Cost. <br \/>Il risultato di questo strabismo interpretativo&nbsp; \u00e8 un\u2019operazione chirurgica che coglie&nbsp; gli effetti ad exludendum e&nbsp; ignora l\u2019ineliminabile&nbsp; componente sistematica&nbsp; sottesa alla Carta Costituzionale. <br \/>Le riflessioni sub iuris non finiscono qui. Andando indietro con la memoria storica si&nbsp; coglie la portata omissiva che investe direttamente i rapporti tra Stati e reciproche sovranit\u00e0.<br \/>Si dimentica spesso di ricordare che una regolamentazione legislativa tra Italia e Santa Sede esiste ed ha valore di diritto internazionale. Bisogna risalire al 1929 con la stipulazione dei Patti Lateranensi e al 1984 con la stipulazione del Concordato. Le architravi contenute nei due accordi&nbsp; erano state individuate e poi sancite nell\u2019ottica di un equo contemperamento degli interessi. L\u2019Italia, stato democratico e aconfessionale, avrebbe concesso al Vaticano, Stato teocratico e non democraticamente rappresentativo, tutta una serie di privilegi, tra cui l\u20198 per mille alla Chiesa cattolica, l\u2019ora di religione a scuola, l\u2019esenzione dal pagamento dell\u2019ICI per gli immobili di propriet\u00e0 ecclesiastica,&nbsp; in cambio di una sola limitazione:&nbsp; la non ingerenza nella vita politica del paese.<br \/>Naturalmente non sempre i principi sanciti su carta,&nbsp; seppur intestata,&nbsp; ricevono applicazione, sovente la Corte Costituzionale \u00e8 stata chiamata a intervenire per diramare controversie interpretative sui rapporti tra laicit\u00e0 e libera manifestazione del pensiero del Vaticano e dei suoi organi di stampa. La&nbsp; laicit\u00e0 \u00e8 stata, in particolare,&nbsp;ribadita&nbsp; da una storica sentenza della Corte,&nbsp; la n. 203 del 1989 a tenore della quale \u201c Laicit\u00e0 dello Stato implica non indifferenza verso il dettato ecclesiastico,&nbsp; ma garanzia per la salvaguardia della libert\u00e0 di religione e il pluralismo confessionale.\u201d <br \/>Eppure basta leggere&nbsp; le prime pagine dei giornali per notare come garanzia e libert\u00e0 confessionale siano solo una chimera. Sarebbe quantomeno&nbsp;arduo sostenere che le esternazioni da parte clericale&nbsp; non abbiano una scansione temporale connessa ai lavori del Parlamento, non abbiano precisi interlocutori politici, non abbiano&nbsp; il sapore della difesa a oltranza. E ci si chiede: quando? In quale momento della storia&nbsp; la Chiesa ha perso i suoi connotati identitari di inclusione e universalit\u00e0 della pietas per ergersi a difensore di un santuario del potere? Che fine ha fatto il messaggio di eguaglianza tra gli uomini emanato dalla predicazione evangelica? Che fine ha fatto l\u2019amore?<br \/>L\u2019amore per un uomo, l\u2019amore per una donna, l\u2019amore per il diverso. <br \/>Il paradigma dell\u2019esclusione si congiunge fatalmente col paradigma della perversione. La scienza ha speso fiumi d\u2019inchiostro per sgombrare il campo da pericolose patologie della psiche&nbsp; per ribadire semplicemente il primato cromosomico. Invece, fino a ieri alti prelati giustificavano la violenza a due donne omosessuali definendola la \u201crisposta a una provocazione subita\u201d. <br \/>Tuttavia la radice del problema non \u00e8 nella causa, in chi esterna, seppur inopportunamente e illegittimamente i suoi dettami, ma nell\u2019effetto, la supina e acritica recettivit\u00e0 di parte della nostra classe politica, lontana da una civica e civile emancipazione.<br \/>Eppure il riconoscimento e&nbsp; l\u2019accettazione sociale passano inevitabilmente attraverso <br \/>l\u2019 esteriorizzazione della propria identit\u00e0 e la pubblicizzazione dei propri&nbsp; diritti. Diritti che riguardano aspetti rilevanti della convivenza, dall\u2019assistenza reciproca tra i conviventi alle decisioni da prendere in caso di malattie di uno di essi, alla successione ereditaria, alla reversibilit\u00e0 della pensione, al pagamento degli alimenti in caso di separazione, all\u2019uso comune dell\u2019abitazione, ai diritti e doveri verso i figli e la loro educazione.I timidi pionieri del riconoscimento ribadiscono insistentemente che la roccaforte non corre pericoli.&nbsp; La&nbsp; tecnica legislativa adottata non \u00e8 quella dell\u2019equiparazione toutcourt tra l\u2019istituto famiglia tradizionale e l\u2019istituto coppia di fatto bens\u00ec quello del riconoscimento dei diritti dei singoli all\u2019interno della coppia.<br \/>La perimetrazione del diritto serie B presta il fianco al valzer dei bizantinismi, in cui noi italiani, burocrati e gerontocratici, non siamo secondi a nessuno. Niente paura: convivenza al posto di famiglia. Non sarebbe opportuno cautelarsi privatisticamemte: meglio contratti o intese? E a questo punto, non sarebbe il caso di fare una bella scrittura privata? Ma se si estendono i diritti si rischia la congestione dei ricorsi: non sarebbe meglio riconoscere solo esigenze? <\/p>\n<p>La questione delle coppie di fatto \u00e8 emblema della discrasia tra essenza e percezione: la strada per il riconoscimento dei diritti \u00e8 la strada per cucire la separatezza tra il paese reale e il paese immaginato. L\u2019Italia deve scegliere se essere un paese che rispetta le differenze e che,&nbsp; nutrendosi&nbsp; di esse, riesce a riconoscere che parit\u00e0 non \u00e8 sinonimo di uguaglianza.<\/p>\n<p>Dafne Inastasi (giurista)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Costituzione italiana,&nbsp; madre&nbsp; del riconoscimento dei diritti fondamentali di ogni individuo, \u00e8 stata trasformata, secondo la prospettiva teorica dell\u2019Autrice,&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[22],"tags":[],"class_list":["post-15","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-saggi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}