{"id":114,"date":"2010-07-23T17:18:53","date_gmt":"2010-07-23T17:18:53","guid":{"rendered":"http:\/\/lambertob.koding.io\/wordpress\/?p=114"},"modified":"2010-07-23T17:18:53","modified_gmt":"2010-07-23T17:18:53","slug":"un-killer-subdolo-per-migliaia-di-lavoratori-e-per-le-loro-famiglie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lavocedirobinhood.it\/index.php\/2010\/07\/23\/un-killer-subdolo-per-migliaia-di-lavoratori-e-per-le-loro-famiglie\/","title":{"rendered":"UN KILLER SUBDOLO PER MIGLIAIA DI LAVORATORI E PER LE LORO FAMIGLIE"},"content":{"rendered":"<p>A cura di Ezio Bonanni (Avvocato)<\/p>\n<p>Il Legislatore (art. 247 D. Lgs. 9 aprile 2008, n\u00b0 81) con &#8220;il termine amianto (designa) &#8230; i seguenti silicati fibrosi:<br \/>\nL&#8217;actinolite d&#8217;amianto, n. CAS 77536-66-4 ,<br \/>\nLa grunerite d&#8217;amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5<br \/>\nL&#8217;antofillite d&#8217;amianto, n. CAS 77536-67-5<br \/>\nIl crisotilo, n. CAS 12001-29-5<br \/>\nLa crocidolite, n. CAS 12001-28-4<br \/>\nLa tremolite d&#8217;amianto, n. CAS 77536-68-6 &#8220;.<br \/>\nI silicati (finemente) fibrosi, con struttura microcristallina di magnesio, ferro, calcio e sodio, in natura non sono solo sei (contrariamente al declinato normativo), ma circa quattrocento, e vengono individuati, in via generale, con il termine amianto (amiantos), e cio\u00e8 incorruttibile, che \u00e8 sinonimo di asbesto (asbestos) e cio\u00e8 inestinguibile, attraverso la identificazione delle qualit\u00e0 chimico-fisiche, gi\u00e0 conosciute nell&#8217;antichit\u00e0.<br \/>\nNel passato se n&#8217;\u00e8 fatto un uso indiscriminato, nonostante gi\u00e0 negli anni &#8217;30, il Prof. Vigliani ne dimostrava la pericolosit\u00e0 per l&#8217;uomo, fino a condurre al riconoscimento dell&#8217;asbestosi come malattia professionale, con relativo indennizzo, con Legge n\u00b0455\/43.<br \/>\nSembrava un tiro beffardo della storia: mentre uomini e donne si fronteggiavano in tutti i teatri di guerra, tra lutti e tragedie, ed indicibili distruzioni, il legislatore italiano trovava il tempo di costituire una rendita per i lavoratori malati di asbestosi.<br \/>\nL&#8217;amianto veniva utilizzato marginalmente, e negli anni a seguire, pur dopo la disposizione costituzionale di cui all&#8217;art. 32 (protezione della salute, come diritto del singolo ed interesse della collettivit\u00e0) venne utilizzato sempre di pi\u00f9, in tutti i settori, in quanto economicamente conveniente.<br \/>\nL&#8217;idea di massimizzare il profitto prevaleva sulla vita umana!<br \/>\nNelle fabbriche, nei mezzi di trasporto, nelle attivit\u00e0 e luoghi di vita, fino agli aerei, alle navi ed ai treni, perfino nelle culle e nelle tende di teatro.<br \/>\nQuesto killer si \u00e8 insinuato, con costi altissimi in termini di vite umane e paradossalmente quelle costruzioni, quelle fabbriche, dette della morte, non avevano pi\u00f9 alcun valore commerciale, anzi con costi enormi per la bonifica, da aggiungere a quelli sociali e quelli economici per le cure mediche.<br \/>\nNel tempo, lo stato consapevole del rischio morbigeno indotto dalla presenza di amianto, non solo era inadempiente degli obblighi costituzionali, ma arrivava a violare le norme di diritto internazionale (art. 2 e 8 CEDU), fino al non recepimento delle direttive comunitarie.<br \/>\nCon la Direttiva n\u00b0477\/83\/CEE, avente ad oggetto la &#8220;protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un&#8217;esposizione all&#8217;amianto durante il lavoro&#8221;, sono state emanate norme specifiche di tutela dei lavoratori dal pericoloso cancerogeno.<br \/>\nIn particolare era stato vietato l&#8217;uso dell&#8217;amianto a spruzzo, ed erano stati imposti i limiti di soglia: e poich\u00e9 il rischio \u00e8 proporzionale all&#8217;esposizione, per durata ed intensit\u00e0, evidentemente l&#8217;inadempimento degli obblighi comunitari, come pure dell&#8217;efficace rispetto della normativa interna, che pure sussisteva (e per il quale lo Stato si sarebbe dovuto impegnare), basti qui richiamare la norma di cui all&#8217;art. 21, D.P.R. n\u00b0303\/56, circa l&#8217;aspirazione delle polveri, e di cui all&#8217;art. 387, D.P.R. n\u00b0547\/55, circa l&#8217;obbligo di protezione con maschere filtranti, in combinato disposto con l&#8217;art. 32 della Costituzione, costituisce inadempimento di contratto sociale, e\/o fatto antigiuridico, fonte di obbligazione ex art. 1173 c.c.).<br \/>\nTuttavia, al fine di favorire i gruppi industriali dell&#8217;amianto, lo stato non recepiva tempestivamente la direttiva e ne seguiva l&#8217;inizio di una procedura di infrazione (n\u00b0240\/89) che veniva definita con sentenza della Corte di Giustizia delle Comunit\u00e0 Europee del 13.12.1990, con la quale la Repubblica Italiana veniva condannata, ed altre condanne ne seguirono, una delle ultime, quella relativa all&#8217;inadempimento della direttiva, pure attinente alla sicurezza sul lavoro, n\u00b0391\/89 CEE, con sentenza depositata in data 15.11.2001, a definizione della procedura di infrazione n\u00b049\/00.<br \/>\nRecentemente, nel processo Eternit, \u00e8 stata accolta l&#8217;istanza di chiamata in causa dello Stato come responsabile civile, e tutt&#8217;oggi, in fondo vittime dell&#8217;amianto, pure istituito con l&#8217;art. 1, commi 241\/246 della Legge 244\/2007, e che costituiscono la fonte specifica della responsabilit\u00e0 solidale dello Stato per il fatto degli imputati, la fonte del rispondere di fatti altrui, non \u00e8 operativo per mancanza del decreto di attuazione.<br \/>\nTutte le vittime di tutta Italia, e non soltanto quelle della fabbrica della morte Eternit, non possono accedere a somme gi\u00e0 stanziate per mancanza del regolamento di attuazione della legge che istituisce in fondo.<br \/>\nIl termine per emanarlo era di 3 mesi, ma sono passati oltre 2 anni, e non se n&#8217;\u00e8 fatto nulla: e le vittime ancora attendono&#8230;<br \/>\nCon Decreto Legislativo n\u00b0277\/91, finalmente, \u00e8 stata recepita la direttiva comunitaria n\u00b0477\/83, e con la legge n\u00b0257\/92 \u00e8 stata vietata la estrazione, produzione e commercializzazione del pericoloso minerale, ed erano stati riconosciuti dei benefici contributivi, che poi sono dei risarcimenti, in favore di lavoratori esposti, che per ci\u00f2 stesso hanno minori aspettative di vita ed il rischio incombente di contrarre patologie che portano alla morte nel volgere di qualche mese.<br \/>\nMa questi risarcimenti contributivi di cui all&#8217;art. 13, commi 7 e 8, Legge n\u00b0257\/92, sono anch&#8217;essi rimasti sulla carta, tranne rare eccezioni, fino ad ulteriori iniziative di regressione e limitazione.<br \/>\nNon possiamo che affermare &#8220;lo Stato chieda scusa ai morti d&#8217;amianto&#8221;.<br \/>\nSono pendenti procedimenti innanzi la Corte Europea per i Diritti dell&#8217;Uomo e ricorsi presso la Commissione Europea.<br \/>\nC&#8217;\u00e8 da auspicare una inversione di tendenza&#8230;almeno si spera.<br \/>\nL&#8217;importante \u00e8 non arrendersi, nella ricerca della verit\u00e0 e della giustizia, che \u00e8 anche dignit\u00e0 e libert\u00e0.<br \/>\nRoma, 20.01.2010<br \/>\nAvv. Ezio Bonanni<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A cura di Ezio Bonanni (Avvocato) Il Legislatore (art. 247 D. 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